Art. 12 — Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)

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Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie attivita' dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. Se il fatto di cui al comma 1 e' commesso a fine di lucro o da tre o piu' persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o piu' persone, e nei casi in cui il fatto e' commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena e' della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui e' stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto e' commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena e' della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui e' stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto in flagranza ed e' disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Il vettore aereo, marittimo o terrestre e' tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonche' a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi piu' gravi e' disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciato dall'autorita' amministrativa italiana, inerenti all'attivita' professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorche' soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale in appositi moduli, che e' trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi' procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. (( Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. La distruzione puo' essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorita' da lui delegata, previo nullaosta dell'autorita' giudiziaria procedente. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresi' fissate le modalita' di esecuzione. 8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalita' di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennita', si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni)) Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonche' le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".

Testo in vigore dal 9 giugno 2002 al 10 settembre 2002

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 63/2022

    Ha colpito questo articolo
    10 marzo 2022

    L'ordinata gestione dei flussi migratori - oggetto di tutela dell'intera gamma delle ipotesi delittuose descritte dall'art. 12 t.u. immigrazione - si presenta bene giuridico "strumentale", attraverso la cui salvaguardia il legislatore attua una protezione in forma avanzata del complesso di beni pubblici "finali", di sicuro rilievo costituzionale, suscettivi di essere compromessi da fenomeni di immigrazione incontrollata quali, in particolare, gli equilibri del mercato del lavoro, le risorse (limitate) del sistema di sicurezza sociale, l'ordine e la sicurezza pubblica. (Precedente: S. 250/2010 - mass. 34825 ).

    Art. 12 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

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  • Sentenza n. 331/2011

    Ha colpito questo articolo
    16 dicembre 2011

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 12, comma 4- bis , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 26, lettera f ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3 del medesimo articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. La norma denunciata assoggetta i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina da essa considerati a uno speciale regime cautelare, omologo a quello prefigurato, in rapporto a un complesso di altre figure delittuose, dall'art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice di procedura penale, come modificato: norma, quest'ultima, già dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui configura una presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura carceraria nei confronti degli indiziati di taluni delitti a sfondo sessuale (sentenza n. 265 del 2010), di omicidio volontario (sentenza n. 164 del 2011) e di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (sentenza n. 231 del 2011). Nelle decisioni citate, è stato ribadito come, alla luce dei principi costituzionali di riferimento, la disciplina delle misure cautelari debba essere ispirata al criterio del «minore sacrificio necessario», dovendo la compressione della libertà personale essere contenuta entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto, secondo il modello della «pluralità graduata» e predisponendo una gamma di misure alternative, connotate da differenti gradi di incidenza sulla libertà personale. Da ciò consegue che le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell' id quod plerumque accidit . Questa Corte ha ritenuto, quindi, che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento alle ipotesi delittuose specificate, violasse, in parte qua , sia l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi ai delitti considerati a quelli concernenti i delitti di mafia, nonché per l'irrazionale assoggettamento a un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai relativi paradigmi punitivi; sia l'art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale; sia, infine, l'art. 27, secondo comma, Cost., per essere attribuiti alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche in rapporto alle figure di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, cui il regime cautelare speciale è esteso dal censurato art. 12, comma 4- bis , del d.lgs. n. 286 del 1998. La norma censurata - che contempla ipotesi alternative e ricomprende fattispecie concrete marcatamente differenziate tra loro - configura un reato a consumazione anticipata, che si perfeziona con il solo compimento di «atti diretti a procurare» l'ingresso illegale di stranieri «nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente», in tal modo conferendo alla fattispecie un'ampia latitudine applicativa, che abbraccia qualunque apporto efficiente e causalmente orientato a produrre il risultato finale. Peraltro, dal paradigma legale tipico esula, in ogni caso, il necessario collegamento dell'agente con una struttura associativa permanente, posto che il reato può bene costituire frutto di iniziativa meramente individuale. Ne discende che l'eterogeneità delle fattispecie concrete riferibili al paradigma punitivo astratto non consente di enucleare una regola generale, ricollegabile ragionevolmente a tutte le «connotazioni criminologiche» del fenomeno, secondo la quale, come per i delitti di mafia, la custodia cautelare in carcere sarebbe l'unico strumento idoneo a fronteggiare le esigenze cautelari. Né la presunzione assoluta censurata può giustificarsi con la gravità astratta del reato di favoreggiamento dell'immigrazione o con l'esigenza di eliminare o ridurre le situazioni di allarme sociale correlate all'incremento del fenomeno della migrazione clandestina: trattasi di profili rilevanti in rapporto alla misura della pena o alla natura dell'interesse protetto e significativi ai fini della determinazione della sanzione, ma inidonei a fungere da elemento preclusivo alla verifica del grado delle esigenze cautelari e all'individuazione della misura concretamente idonea a farvi fronte. Infine, come già chiarito dalla citata giurisprudenza di questa Corte, ciò che vulnera i valori costituzionali non è la presunzione in sé, ma il suo carattere assoluto, che implica una indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio del «minore sacrificio necessario»: di contro, la previsione di una presunzione solo relativa di adeguatezza della custodia carceraria non eccede i limiti di compatibilità costituzionale, rimanendo per tale verso non censurabile l'apprezzamento legislativo circa la ordinaria configurabilità di esigenze cautelari nel grado più intenso. Per i precedenti specifici in ordine alla presunzione cautelare assoluta di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., v. le citate sentenze n. 265 del 2010 e nn.164 e 231 del 2011. Per la ratio giustificativa della deroga relativa ai delitti di mafia, v. la citata ordinanza n. 450 del 1995.

    Art. 12 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 1 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 142/2017

    Questione infondata
    21 giugno 2017

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa considerazione degli istituti della continuazione e del concorso formale di reati, proposta avverso le questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 3 e 3-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevederebbe sanzioni pecuniarie fisse per il delitto di procurato ingresso illegale di cittadini stranieri nel territorio dello Stato. L'eccepita omissione non comporta carenza di motivazione, poiché i suddetti istituti di ordine generale riguardano solo le ipotesi di cumulo delle pene dovute a condotte che integrano più reati, mentre le censure del rimettente investono il trattamento sanzionatorio, indipendentemente dalla possibilità che l'azione dia luogo a una pluralità di reati, ciascuno con la propria pena, e dagli eventuali aumenti che possano conseguire alla loro applicazione cumulativa.

    Art. 12 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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  1. 12 giugno 2026 — oggiin vigoreper 4 mesi
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  4. 17 marzo 2022 — 11 marzo 2023per 12 mesi
  5. 20 dicembre 2020 — 17 marzo 2022per un anno
  6. 22 ottobre 2020 — 20 dicembre 2020per un mese
  7. 10 agosto 2019 — 22 ottobre 2020per un anno
  8. 15 giugno 2019 — 10 agosto 2019per un mese
  9. 18 febbraio 2017 — 15 giugno 2019per 2 anni
  10. 22 dicembre 2011 — 18 febbraio 2017per 5 anni
  11. 8 agosto 2009 — 22 dicembre 2011per 2 anni
  12. 26 luglio 2008 — 8 agosto 2009per un anno
  13. 12 aprile 2006 — 26 luglio 2008per 2 anni
  14. 14 novembre 2004 — 12 aprile 2006per un anno
  15. 8 maggio 2003 — 14 novembre 2004per un anno
  16. 12 marzo 2003 — 8 maggio 2003per un mese
  17. 10 settembre 2002 — 12 marzo 2003per 6 mesi
  18. 9 giugno 2002 — 10 settembre 2002per 3 mesi
  19. 12 maggio 1999 — 9 giugno 2002per 3 anni
  20. 18 agosto 1998 — 12 maggio 1999testo originarioper 9 mesi

Che cosa è cambiato dal 9 giugno 2002

Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 1999 al 9 giugno 2002. 18 parole tolte, 134 parole aggiunte.

tolto: (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie attivita' dirette a favorire … sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. aggiunto: Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. La distruzione puo' essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorita' da lui delegata, previo nullaosta dell'autorita' giudiziaria procedente. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresi' fissate le modalita' di esecuzione. 8-quinquies. I beni acquisiti dallo Statotolto: , a seguito di provvedimento definitivo di confiscatolto: , sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8tolto: , ovvero sono alienati aggiunto: o distrutti. I mezzi di trasporto tolto: che non sono assegnati aggiunto: non assegnati, o trasferiti per le finalita' di cui al comma 8, tolto: non possono essere alienati e sono aggiunto: sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. aggiunto: Ai fini della determinazione dell'eventuale indennita', si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art12 · fonte del testo

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