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[1](T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 67, u. c., 74 e 75, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 43)

[2]Contro le decisioni adottate in materia di eleggibilita' dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, ai sensi dell'art. 75, e' ammesso ricorso al Consiglio comunale, da depositarsi presso la Segreteria del Comune entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa, quando sia necessaria. Il ricorso entro lo stesso termine, per cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente alla parte che puo' avere interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere. Se il Consiglio comunale non provvede con decisione definitiva sui ricorsi entro due mesi dalla loro notifica, e' di essi investita, su istanza degli interessati, la Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale che, in tal caso, deve provvedere entro un mese dalla avocazione degli atti al suo giudizio. Il Sindaco notifica, entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa dal Consiglio. Contro la decisione del Consiglio comunale e' ammesso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. Il ricorso a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che ne ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere. Contro la decisione della, Giunta provinciale amministrativa e' ammesso il ricorso alla Corte d'appello, secondo le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058. L'esecuzione della decisione della Giunta provinciale amministrativa resta sospesa in pendenza di un ricorso alla Corte d'appello.

Testo in vigore dal 23 giugno 1960 al 1 gennaio 1966

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 93/1965

    Ha colpito questo articolo
    27 dicembre 1965

    Gli artt. 82 e 83 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e 43 legge 23 marzo 1956, n. 136, nelle parti relative ai consigli comunali, sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione. L'attività dei consigli comunali in materia di contenzioso elettorale è attività giurisdizionale in cui l'indipendenza e l'imparzialità del giudicante devono essere garantite. L'imparzialità, intesa come indipendenza del giudicante dagli interessi presenti in giudizio, è stata garantita, in precedenti decisioni, dall'obbligo del consigliere, la cui elezione è stata contestata, di non partecipare alla decisione (art. 279 della legge comunale e provinciale). La mancata applicazione della norma da parte di numerosi consigli comunali, giustificata dal pericolo d'un impedimento al funzionamento del collegio e le reiterate denunzie di incostituzionalità inducono la Corte a ritenere che le norme impugnate non offrono ne' suggeriscono garanzie per l'imparzialità del giudicante. Infatti, la loro laconicità, la omessa regolamentazione del procedimento riguardante le controversie elettorali davanti ai cons. comunali e la responsabilità di poter colmare la lacuna con altre norme relative a procedimenti giudiziari od amministrativi troppo diversi da quello in esame, sono manchevolezze talmente gravi da compromettere l'imparzialità del giudicante, dato che i giudizi toccano comunque l'interesse personale degli stessi consiglieri che compongono il collegio (di coloro di cui è contestata l'elezione; della maggioranza se è in giuoco la sorte della maggioranza; di tutti se si denunziano irregolarità delle operazioni elettorali, che possono compromettere l'intero risultato delle elezioni). Ne' la norma di cui all'art. 279 legge com. e prov. è sempre utilizzabile od offre piena sicurezza in considerazione della solidarietà che lega fra loro i componenti di una lista. Il silenzio della legge ha poi legittimato l'adozione delle regole vigenti per le deliberazioni amministrative collegiali, quali l'esclusione del ricorrente dalla discussione, il mancato aperto contraddittorio, l'espressione del voto anche da parte di chi non ha partecipato alla discussione, che pur non essendo di per sé sospette, in un procedimento così povero di normali garanzie rivelano anche esse pericolosità od insufficienze. Conseguenzialmente, sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 84 del cit. T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e 76 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, limitatamente alle parole "il consiglio comunale" e l'art. 2 legge 18 maggio 1951, n. 328, nella parte che attribuisce ai cons. provinciali, in materia di contenzioso elettorale, una competenza analoga a quella dei consigli comunali.

    Art. 82 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 83 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 74 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 75 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 16/1966

    Questione infondata
    22 febbraio 1966

    Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 82, 83 e 84 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; dell'art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 e degli artt. 60 e 61 del D.P. Reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3, riguardanti l'attribuzione di potestà giurisdizionale in materia di contenzioso elettorale ai Consigli comunali e provinciali. I Consigli comunali, per la sentenza n. 93 del 1965, non possono svolgere attività giurisdizionale in materia di contenzioso elettorale, ne' tanto meno emettere deliberazioni di rinvio della Corte costituzionale. Le stesse considerazioni valgono per gli artt. 60 e 61 del D.P. Reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3 (riguardante le elezioni amministrative in Sicilia), sul primo dei quali, del resto, è già stata emessa pronuncia di inammissibilità.

    Art. 82 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 83 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 84 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 43 Modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, ed alla legge 8 marzo 1951, n. 122

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  • Ordinanza n. 90/1964

    Questione inammissibile
    12 novembre 1964

    V. O. 24/1956 D. (Nella specie viene riproposta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione. Si dichiara la manifesta infondatezza della questione, considerando che essa era stata già proposta negli stessi termini o per gli stessi motivi con precedente deliberazione dello stesso Consiglio comunale e dichiarata manifestamente infondata dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 64 del 1964). - O. n. 64/1964.

    Art. 82 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 25 cost. · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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