Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
Abrogato dal 6 ottobre 2011
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
Abrogato dal 6 ottobre 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1967 al 6 ottobre 2011. 180 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale possono essere impugnate con appello alla Corte d'appello territorialmente competente, da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, e dal prefetto quando ha promosso l'azione di ineleggibilita'. La impugnazione si propone con ricorso che deve essere depositato nella Cancelleria della Corte, entro il termine di giorni venti dalla notifica della sentenza, da parte di coloro per i quali e' necessaria la notificazione; entro lo stesso termine decorrente dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo della sentenza medesima nell'albo pretorio del Comune per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato. Il presidente fissa con decreto l'udienza di discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del consigliere relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato, a cura dell'appellante, alle parti interessate entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale. Nel giudizio di appello, per quanto qui non previsto, si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti per il giudizio di primo grado.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso." Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art82-2 · fonte del testo
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