Art. 60 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 50, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 33

Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, si intendono eletti i candidati che abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti, purche' il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune; nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti si intendono eletti i candidati compresi nella lista purche' essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente, la elezione e' nulla; e' parimenti nulla la elezione nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, qualora non sia risultata eletta piu' della meta' dei consiglieri assegnati.

Testo vigente dal 23 giugno 1960

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 85/1964

    Questione infondata
    12 novembre 1964

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, ultimo comma, del T. U. delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con D. P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102, ultimo comma, del T. U. delle leggi per la composizione e la ele…

    Art. 102 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 27 cost. · Art. 60 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art60 · fonte del testo

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