Art. 74 — D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 54, comma 1°, 2°, 3°, 4° e 5°

((Contro le decisioni adottate in materia di eleggibilita' dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, ai sensi dell'art. 67, e' ammesso ricorso al Consiglio comunale, da depositata presso la Segreteria del comune entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa, quando sia necessaria. Il ricorso entro lo stesso termine, per cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente alla parte che puo' avere interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere. Se il Consiglio comunale non provvede con decisione definitiva sui ricorsi entro due mesi dalla loro notifica, e' di essi investita, su istanza degli interessati, la Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale che, in tal caso, deve provvedere entro un mese dalla avocazione degli atti al suo giudizio. Il sindaco notifica, entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa dal Consiglio. Contro la decisione del Consiglio comunale e' ammesso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. Il ricorso a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che ne ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere. Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso il ricorso alla Corte d'appello, secondo le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058. L'esecuzione della decisione della Giunta provinciale amministrativa resta sospesa in pendenza di un ricorso alla Corte d'appello)). 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Successivamente la Corte Costituzionale

2

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 16-27 dicembre 1965, n. 93 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1965, n. 326) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 (che ha sostituito gli artt. 74 e 75 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), "nelle parti che riguardano i consigli comunali, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione".

Testo vigente dal 28 marzo 1956

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 93/1965

    Ha colpito questo articolo
    27 dicembre 1965

    dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 82, 83 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, Testo unico relativo alle elezioni comunali, e 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 (artt. 74 e 75 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), nelle parti che riguardano i consigli comunali, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione; dichiara inoltre, a norma dell'art. 27 de…

    Art. 82 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 83 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 74 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 75 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 1956

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1951 al 28 marzo 1956. 47 parole tolte, 160 parole aggiunte.

Contro le tolto: operazioni per la elezione dei consiglieri comunali e' ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti. Sui ricorsi pronunzia in prima sede il aggiunto: decisioni adottate in materia di eleggibilita' dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, ai sensi dell'art. 67, e' ammesso ricorso al Consiglio comunale, tolto: tanto per le questioni di eleggibilita', quanto per le operazioni elettorali aggiunto: da depositata presso la Segreteria del comune entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa, quando sia necessaria. Il ricorso tolto: deve, entro i tre giorni aggiunto: entro lo stesso termine, per cura di chi l'ha proposto, aggiunto: deve essere notificato giudiziariamente alla parte che puo' avere interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere. Se il Consiglio comunale non provvede aggiunto: con decisione definitiva sui ricorsi entro due mesi dalla tolto: notifica di essi, ne e' aggiunto: loro notifica, e' di essi investita, su istanza degli interessati, la Giunta provinciale amministrativa aggiunto: in sede giurisdizionale che, in tal caso, deve provvedere entro un mese dalla avocazione degli atti al suo giudizio. Il tolto: Sindaco aggiunto: sindaco notifica, entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa dal Consiglioaggiunto: . Contro la decisione del Consiglio comunale e' ammesso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale. Il ricorso a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che ne ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere. Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso il ricorso alla Corte d'appello, secondo le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058. L'esecuzione della decisione della Giunta provinciale amministrativa resta sospesa in pendenza di un ricorso alla Corte d'appello.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Successivamente la Corte Costituzionale

    Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 16-27 dicembre 1965, n. 93 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1965, n. 326) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 43 della legge 23 marzo 1956, n. 136 (che ha sostituito gli artt. 74 e 75 del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), "nelle parti che riguardano i consigli comunali, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art74 · fonte del testo

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