Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2025, n. 123, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Abrogato dal 1 gennaio 2027
2 pronunce che riguardano l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.
Presupposto dell'imposta sulle successioni è la chiamata all'eredità e non già l'accettazione, con la conseguenza che, quando la successione riguarda anche un'eredità devoluta al dante causa e da costui non ancora accettata, l'erede è tenuto al pagamento dell'imposta anche relativamente a quest'ultima, la cui delazione gli è stata trasmessa ai sensi dell'art. 479 c.c.
Art. 7 · Art. 479 c.c. · Art. 587 c.c. · Art. 28 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni
In tema di imposta di successione, se la delazione avviene per testamento, la revoca di quest'ultimo determina la perdita retroattiva della qualità di chiamato all'eredità in capo al soggetto revocato e il venir meno della sua legittimazione passiva in ordine a detto tributo.
Art. 7 · Art. 28 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 43 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 479 c.c.
Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e luglio/agosto 2025 ↗.
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente inammissibile, per incompleta descrizione della fattispecie concreta e per indeterminatezza del petitum , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 [nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 69, comma 1, lett. c ), della legge n. 342 del 2000], censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui prevede il cumulo dell'imposta sull'asse globale con l'imposta sulle singole quote dovuta dagli eredi che non siano legati da rapporto di coniugio, né di parentela in linea retta con il defunto. Il rimettente non ha in alcun modo illustrato, neppure sommariamente, le ragioni di infondatezza dei motivi avanzati in via principale dal ricorrente nel giudizio a quo , nonostante gli stessi avessero priorità logica e fossero, in caso di accoglimento, suscettibili di determinare l'annullamento dell'atto impugnato. Il difetto di informazioni circa il contenuto e la sorte di tali motivi - non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, impedita dal principio di autosufficienza dell'atto di promovimento - non consente di valutare la necessità di fare applicazione della disposizione censurata e si traduce nell'evidente difetto di prova circa la rilevanza della questione. Sotto un diverso profilo, non è chiaro quale sia il tipo di correzione auspicato, avendo lo stesso rimettente evidenziato che il recupero della legalità costituzionale potrebbe avvenire attraverso una pluralità di opzioni espressamente indicate, che, tuttavia, determinano incertezza in ordine alla direzione dell'intervento richiesto, ancorché il dispositivo ne scelga una sola. Per l'insegnamento secondo cui l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, sicché non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo , sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze, v., ex multis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 238/2014, 220/2014, 219/2014, 275/2013 e 271/2011; ordinanza n. 24/2015. Sulla manifesta inammissibilità di questioni viziate da incompleta descrizione della fattispecie concreta, ovvero da difettosa motivazione sulla rilevanza, o comunque premature, v., ex multis , le citate ordinanze nn. 52/2014, 158/2013, 73/2011, 96/2010 e 22/2010. Sulla manifesta inammissibilità di questioni per indeterminatezza o incertezza del petitum , v., ex multis , le citate ordinanze nn. 29/2015, 96/2014 e 318/2013.
Art. 7 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 27 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 69, comma 1, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 342 -, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui prevede per gli eredi o legatari cosiddetti “indiretti”, cioè non legati da rapporto di coniugio o di parentela in linea retta con il defunto, il cumulo dell'imposta sull'asse globale con l'imposta dovuta sulle singole quote trasferite ai successori «mortis causa». L’incompleta descrizione della fattispecie impedisce, infatti, il controllo circa l'applicabilità, nel giudizio «a quo», della norma censurata, sia «ratione temporis» (in quanto, ai sensi dell'art. 69, comma 15, della legge n. 342 del 2000, la disposizione denunciata si applica solo alle successioni per le quali il termine di presentazione delle relative dichiarazioni ha scadenza non successiva al 31 dicembre 2000), sia in riferimento al cumulo dell'imposta sull'asse globale con quella sulla singola quota ereditaria o sul legato (in quanto il denunciato cumulo si applica solo nei confronti dell'erede, coerede o legatario che non è coniuge né parente in linea retta del defunto), e tali lacune non sono colmabili in base agli scritti difensivi delle parti e si traducono in difetto di motivazione sulla rilevanza della questione. - Sul principio di autosufficienza dell’ordinanza di remissione e sulla impossibilità di colmare le lacune dell’ordinanza stessa nella descrizione della fattispecie in base agli scritti difensivi delle parti, v. la citata sentenza n. 329 del 2001, nonché le ordinanze n. 279 del 2000, n. 119 del 2002, n. 22, n. 125 e n. 166 del 2005.
Art. 7 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 42 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Torino con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara non…
Art. 7 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 53 cost. · Art. 8 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 3 ottobre 2024 al 1 gennaio 2027. 223 parole tolte, 32 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: (Determinazione dell'imposta).
tolto: 1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti:
tolto: a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;aggiunto: Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 7
tolto: b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;
tolto: c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche' degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
tolto: d) a favore di altri soggetti: 8 per cento. 2. Se il beneficiario dei trasferimenti e' una persona con disabilita' riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro. 3. Sull'imposta determinata a norma dei commi 1 e 2 si applicano, quando ne ricorrono i presupposti, le riduzioni e le detrazioni stabilite negli articoli 25 e 26. 4. Fino a quando l'eredita' non e' stata accettata, o non e' stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta e' determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art7 · fonte del testo
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