Corte costituzionale

Sentenza n. 236/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1997 · relatore Massimo Vari

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, numero 2,

della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo

della Repubblica per la riforma tributaria), 6, secondo comma, del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle

successioni e donazioni) e 7, comma 2, del decreto legislativo 31

ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni

concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), promosso con

ordinanza emessa il 15 marzo 1995 dalla Commissione tributaria di

secondo grado di Torino sul ricorso proposto da Griffa Teresa contro

l'Ufficio del registro di Torino, iscritta al n. 148 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il giudice

relatore Massimo Vari.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Commissione tributaria di secondo grado di Torino, con

ordinanza del 15 marzo 1995 (r.o. n. 148 del 1996) - emessa nel corso

di un giudizio promosso da Griffa Teresa contro l'Amministrazione

finanziaria, avente ad oggetto l'imposta relativa ad una successione

apertasi il 18 giugno 1977 - ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 8, numero 2, della legge 9 ottobre 1971,

n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma

tributaria), 6, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637

(Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) e 7, comma 2,

del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del

testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle

successioni e donazioni), nella parte in cui dispongono che alla

imposta globale si aggiunge l'imposta sulla quota ereditaria

assegnata agli eredi indiretti, e cioè a coloro che non siano né il

coniuge né gli ascendenti o discendenti in linea retta del de cuius

"senza che dal valore di detta quota sia dedotto quanto dell'imposta

globale venga a cadere sull'erede medesimo".

Secondo il rimettente le disposizioni denunciate si pongono in

contrasto con il principio di capacità contributiva venendo a

concretare, nel caso di eredi indiretti, "non solo una duplicazione

di imposta, ma la sussistenza di una imposta su altra voce

dell'imposta stessa", senza considerare, invece, che il rispetto del

suddetto principio costituzionale esige che l'entità della quota

venga considerata al netto dell'imposta globale che colpisce l'intera

massa ereditaria a prescindere dal numero degli eredi e dal loro

grado di parentela con il de cuius.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per

chiedere una pronuncia di non fondatezza della questione proposta.

Secondo la difesa erariale la diversità di trattamento riservata

agli eredi indiretti, assoggettati, oltre che al tributo sul valore

globale dell'asse ereditario, anche a quello sulle singole quote,

calcolate senza la detrazione della parte dell'anzidetta imposta che

colpisce il valore globale dell'asse ereditario, sarebbe espressione

della discrezionalità spettante al legislatore nel determinare le

singole fattispecie imponibili.

Tale trattamento non contrasterebbe né con il principio di

uguaglianza - in quanto "non può essere messo in dubbio che coniuge

e parenti in linea retta abbiano un rapporto con l'autore della

successione diverso da quello degli altri successibili" - né con il

principio di capacità contributiva, dal momento che "non spetta al

giudice delle leggi valutare l'entità e la proporzionalità

dell'onere tributario, salvo il controllo sotto il profilo della

arbitrarietà o irrazionalità della misura della imposizione".

Secondo l'Avvocatura erariale, non può contestarsi la

ragionevolezza della imposizione prevista a carico degli eredi

indiretti, considerato, da un canto, che "le aliquote dell'imposta,

anche se più gravose di quelle che si applicano agli eredi diretti,

non giungono a superare mai la capacità contributiva" e, dall'altro,

che la differenza di trattamento tiene conto del grado di parentela

con il de cuius e, quindi, della maggiore o minore intensità

dell'aspettativa all'eredità. Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza in epigrafe, la Commissione tributaria di

secondo grado di Torino solleva questione di legittimità

costituzionale degli artt. 8, numero 2, della legge 9 ottobre 1971,

n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma

tributaria), 6, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637

(Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni) e 7, comma 2,

del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del

testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle

successioni e donazioni), nella parte in cui dispongono che "alla

imposta globale si aggiunge l'imposta sulla quota ereditaria"

assegnata all'erede indiretto, "senza che dal valore di detta quota

sia dedotto quanto dell'imposta globale venga a cadere sull'erede

medesimo".

Il giudice rimettente ritiene che le disposizioni denunciate

contrastino con l'art. 53 della Costituzione: dal principio di

capacità contributiva discenderebbe la necessità di considerare

l'entità della quota spettante agli eredi indiretti e cioè diversi

dal coniuge o dagli ascendenti e discendenti in linea retta - "al

netto dell'imposta globale", onde evitare "non solo una duplicazione

di imposta ma la sussistenza di una imposta su altra voce

dell'imposta stessa".

2. - Va, anzitutto, dichiarata la inammissibilità, per difetto di

rilevanza, della questione che investe l'art. 7, comma 2, del decreto

legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico

delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e

donazioni), trattandosi di disposizione che, essendo entrata in

vigore il 1 gennaio 1991 (ai sensi di quanto dispone l'art. 63 del

medesimo testo unico), non trova applicazione ai fatti per i quali

pende causa innanzi al giudice rimettente, che riguardano una

successione apertasi il 18 giugno 1977.

3. - Quanto alle altre disposizioni denunciate, la questione non è

fondata.

Occorre, preliminarmente, rammentare che la normativa previgente -

quale si evince dalla disciplina riconducibile in modo precipuo agli

artt. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270 (Legge tributaria

sulle successioni) e 1 del regio decreto-legge 4 maggio 1942, n.

434, convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1942, n.

1220 (Imposta sull'asse ereditario globale netto) - contemplava due

distinte ed autonome imposte rappresentate dall'imposta sul valore

globale dell'asse ereditario e dall'imposta di successione, sì da

giustificare l'esistenza di una disposizione che, proprio per evitare

duplicazioni, stabiliva che l'ammontare del tributo dovuto sull'asse

ereditario globale fosse dedotto "dal valore complessivo dell'asse

medesimo ai fini dell'applicazione della normale imposta di

successione" (art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge n. 434

citato).

La disciplina della imposizione successoria introdotta, invece, con

la riforma tributaria del 1971 è caratterizzata - come si desume sia

dall'art. 8, numero 2, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sia

dall'art. 6, primo e secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

637 - dalla unificazione delle due distinte tassazioni (quella sulle

singole quote e quella sul valore globale dell'asse ereditario) in un

unico tributo articolato su due serie di aliquote. La sommatoria

degli importi derivanti dal calcolo delle due suddette percentuali

applicate alla base imponibile rappresentata, rispettivamente, dal

valore dell'intero asse ereditario e dal valore della quota di

eredità devoluta ad ogni singolo erede indiretto (intendendosi per

tale, secondo la previsione di cui all'art. 6, comma 2, del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 637, sopra citato, ripresa anche nell'art. 7 del

decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, l'erede che non sia

coniuge né parente in linea retta del defunto) costituisce, perciò,

l'unica imposta di successione dovuta da quest'ultimo.

Le innovazioni così introdotte nella disciplina tributaria della

materia - non più caratterizzata dalla previsione di due imposte

(come avveniva prima della riforma), bensì da una particolare

modalità di calcolo di un unico tributo a carico degli eredi

indiretti - spiegano perché non si rinvenga in essa una disposizione

del tenore di quella preesistente, volta ad evitare l'effetto di

duplicazione segnalato dal rimettente. Effetto che, nel caso delle

disposizioni denunciate, non si rinviene, pur nella prescritta

liquidazione del tributo a carico degli eredi indiretti

sull'imponibile al lordo della aliquota di imposta calcolata sul

valore globale, proprio in ragione della nuova configurazione che il

legislatore ha ritenuto di dare alla tassazione, così esercitando

quella discrezionalità che attiene non solo alla determinazione

degli indici concreti di capacità contributiva, ma anche alla

struttura delle imposte, secondo criteri sindacabili, da parte del

giudice delle leggi, solo in caso di palese arbitrarietà e

irrazionalità.

Ciò che, nella specie, alla stregua delle prospettazioni del

rimettente, non è dato, invero, riscontrare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

(Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti

l'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento

all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di

secondo grado di Torino con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 8, numero 2, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega

legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e

6, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina

dell'imposta sulle successioni e donazioni) sollevata, in riferimento

all'art. 53 della Costituzione, dalla medesima Commissione tributaria

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:236 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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