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(Art. 6 D.P.R. n. 637/1972) Determinazione dell'imposta (( 1. L'imposta e' determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore della quota di eredita' o del legato:

  • a)quattro per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta;
  • b)sei per cento, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche' degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;
  • c)otto per cento, nei confronti degli altri soggetti. 2. L'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera i 350 milioni di lire. 2-bis. Quando il beneficiario e' un discendente in linea retta minore di eta', anche chiamato per rappresentazione, o una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di un miliardo di lire. 2-ter. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro delle finanze, si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta ai sensi dei commi 2 e 2-bis, tenendo conto dell'indice del costo della vita. 2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano qualora il beneficiario si sia avvalso delle previsioni dell'articolo 56, commi 2 e 3, nei limiti di valore di cui abbia usufruito.)) 3. Sull'imposta determinata a norma dei commi 1 e 2 si applicano, quando ne ricorrono i presupposti, le riduzioni e le detrazioni stabilite negli articoli 25 e 26. 4. Fino a quando l'eredita' non e' stata accettata, o non e' stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta e' determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato.

Testo in vigore dal 10 dicembre 2000 al 29 novembre 2006

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 122/2015

    Questione inammissibile
    25 giugno 2015

    È manifestamente inammissibile, per incompleta descrizione della fattispecie concreta e per indeterminatezza del petitum , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 [nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 69, comma 1, lett. c ), della legge n. 342 del 2000], censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui prevede il cumulo dell'imposta sull'asse globale con l'imposta sulle singole quote dovuta dagli eredi che non siano legati da rapporto di coniugio, né di parentela in linea retta con il defunto. Il rimettente non ha in alcun modo illustrato, neppure sommariamente, le ragioni di infondatezza dei motivi avanzati in via principale dal ricorrente nel giudizio a quo , nonostante gli stessi avessero priorità logica e fossero, in caso di accoglimento, suscettibili di determinare l'annullamento dell'atto impugnato. Il difetto di informazioni circa il contenuto e la sorte di tali motivi - non emendabile mediante la diretta lettura degli atti, impedita dal principio di autosufficienza dell'atto di promovimento - non consente di valutare la necessità di fare applicazione della disposizione censurata e si traduce nell'evidente difetto di prova circa la rilevanza della questione. Sotto un diverso profilo, non è chiaro quale sia il tipo di correzione auspicato, avendo lo stesso rimettente evidenziato che il recupero della legalità costituzionale potrebbe avvenire attraverso una pluralità di opzioni espressamente indicate, che, tuttavia, determinano incertezza in ordine alla direzione dell'intervento richiesto, ancorché il dispositivo ne scelga una sola. Per l'insegnamento secondo cui l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, sicché non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo , sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze, v., ex multis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 238/2014, 220/2014, 219/2014, 275/2013 e 271/2011; ordinanza n. 24/2015. Sulla manifesta inammissibilità di questioni viziate da incompleta descrizione della fattispecie concreta, ovvero da difettosa motivazione sulla rilevanza, o comunque premature, v., ex multis , le citate ordinanze nn. 52/2014, 158/2013, 73/2011, 96/2010 e 22/2010. Sulla manifesta inammissibilità di questioni per indeterminatezza o incertezza del petitum , v., ex multis , le citate ordinanze nn. 29/2015, 96/2014 e 318/2013.

    Art. 7 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 27 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 453/2005

    Questione infondata
    15 dicembre 2005

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 69, comma 1, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 342 -, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui prevede per gli eredi o legatari cosiddetti “indiretti”, cioè non legati da rapporto di coniugio o di parentela in linea retta con il defunto, il cumulo dell'imposta sull'asse globale con l'imposta dovuta sulle singole quote trasferite ai successori «mortis causa». L’incompleta descrizione della fattispecie impedisce, infatti, il controllo circa l'applicabilità, nel giudizio «a quo», della norma censurata, sia «ratione temporis» (in quanto, ai sensi dell'art. 69, comma 15, della legge n. 342 del 2000, la disposizione denunciata si applica solo alle successioni per le quali il termine di presentazione delle relative dichiarazioni ha scadenza non successiva al 31 dicembre 2000), sia in riferimento al cumulo dell'imposta sull'asse globale con quella sulla singola quota ereditaria o sul legato (in quanto il denunciato cumulo si applica solo nei confronti dell'erede, coerede o legatario che non è coniuge né parente in linea retta del defunto), e tali lacune non sono colmabili in base agli scritti difensivi delle parti e si traducono in difetto di motivazione sulla rilevanza della questione. - Sul principio di autosufficienza dell’ordinanza di remissione e sulla impossibilità di colmare le lacune dell’ordinanza stessa nella descrizione della fattispecie in base agli scritti difensivi delle parti, v. la citata sentenza n. 329 del 2001, nonché le ordinanze n. 279 del 2000, n. 119 del 2002, n. 22, n. 125 e n. 166 del 2005.

    Art. 7 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 42 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 236/1997

    Questione infondata
    15 luglio 1997

    Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Torino con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara non…

    Art. 7 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 53 cost. · Art. 8 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1990 al 10 dicembre 2000. 91 parole tolte, 217 parole aggiunte in 4 capoversi.

(Art. 6 D.P.R. n. 637/1972) Determinazione dell'imposta 1. L'imposta e' determinata tolto: mediante l'applicazione delle aliquote indicate nella colonnaa) della tariffa al valore globale netto dell'asse ereditario. Se vi sono piu' eredi e se vi sono legatari l'imposta e' ripartita tra loro in proporzione al valore delle rispettive quote di eredita' e dei rispettivi legati. 2. Se l'erede, il coerede o il legatario non e' coniuge ne' parente aggiunto: dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore della quota di eredita' o del legato:

aggiunto: a) quattro per cento, nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta;

aggiunto: b) sei per cento, nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche' degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;

aggiunto: c) otto per cento, nei confronti degli altri soggetti. 2. L'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera i 350 milioni di lire. 2-bis. Quando il beneficiario e' un discendente in linea retta tolto: del defunto l'imposta determinata nei suoi confronti a norma del comma 1 e' aumentata dell'importo risultante dall'applicazione delle aliquote indicate nelle colonne b) della tariffa al valore dell'eredita', della quota di eredita' o legato aggiunto: minore di eta', anche chiamato per rappresentazione, o una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di un miliardo di lire. 2-ter. Con cadenza quadriennale, con decreto del Ministro delle finanze, si procede all'aggiornamento degli importi esenti dall'imposta ai sensi dei commi 2 e 2-bis, tenendo conto dell'indice del costo della vita. 2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano qualora il beneficiario si sia avvalso delle previsioni dell'articolo 56, commi 2 e 3, nei limiti di valore di cui abbia usufruito. 3. Sull'imposta determinata a norma dei commi 1 e 2 si applicano, quando …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art7 · fonte del testo

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