Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Articolo abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
2 pronunce che riguardano l’art. 60, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di imposta di successione, la rettifica di valore dei beni oggetto della dichiarazione presentata dal contribuente è correttamente motivata sulla base di una stima tecnica, allegata all'atto impositivo, dovendosi considerare legittimamente assolto l'obbligo di motivazione mediante l'enunciazione del criterio astratto in base al quale la rettifica è stata operata, poiché solo nell'eventuale fase contenziosa scatta l'onere dell'Amministrazione di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione del criterio prescelto e il contribuente ha la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri.
Art. 60 · Art. 51 Testo unico l'imposta di registro · Art. 52 Testo unico l'imposta di registro · Art. 34 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni
In tema di imposta sulle donazioni, l'interpretazione dell'atto presentato per la registrazione va svolta ai sensi dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986, alla stregua del rinvio operato dagli artt. 55, comma 1 e 60 d.lgs. n. 346 del 1990, sicché deve tenersi conto degli effetti giuridici dell'operazione negoziale e non anche della sua sostanza economica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva qualificato come atto gratuito una delibera di aumento di capitale sociale dietro conferimento di rami d'azienda, in ragione del supposto arricchimento determinato dalla sproporzione tra le quote di partecipazione al capitale riservate ai sottoscrittori e il valore economico dei conferimenti).
Art. 60 · Art. 2465 c.c. · Art. 20 Testo unico l'imposta di registro · Art. 55 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni
Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 3 ottobre 2024 al 1 gennaio 2027. 111 parole tolte, 22 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: ( Art. 56 D.P.R. n. 637/1972) Rinvio 1. Per le modalita' e i termini della liquidazione dell'imposta o maggiore imposta determinata a norma degli articoli 56, 56-bis e 57, per la rettifica del valore dei beni e dei diritti, per l'applicazione dell'imposta in caso di omissione della richiesta di registrazione, per la riscossione e il rimborso dell'imposta, per i divieti e gli obblighi a carico di terzi e per le sanzioni si applicano, in quanto non diversamente disposto in questo titolo e nell'art. 34, commi 4 e 8, le disposizioni del testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.aggiunto: Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni - Art. 60
aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art60 · fonte del testo
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