Articolo abrogato dal d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139.
Abrogato dal 1 gennaio 2025
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139.
Abrogato dal 1 gennaio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1990 al 1 gennaio 2025. 66 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: (Vedi art. 80, secondo comma, T.U. registro) Consolidazione dell'usufrutto 1. L'imposta relativa alla riunione dell'usufrutto alla nuda proprieta' trasferita a titolo gratuito o per causa di morte si applica solo se la consolidazione dell'usufrutto si e' verificata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637. Non si fa luogo a rimborso delle imposte gia' pagate.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 SETTEMBRE 2024, N. 139
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art61 · fonte del testo
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