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(Art. 38 D.P.R. n. 637/1972) Allegati alla dichiarazione 1. Alla dichiarazione devono essere allegati:
- a)il certificato di morte o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta;
- b)il certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinita' con lui, nonche' i documenti di prova della parentela naturale;
- c)la copia autentica degli atti di ultima volonta' dai quali e' regolata la successione;
- d)la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi;
- e)gli estratti catastali relativi agli immobili;
- f)un certificato dei pubblici registri recante l'indicazione degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili;
- g)la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario di cui all'art. 15, comma 1, e all'art. 16, comma l, lettera b), nonche' delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma;
- h)la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;
- i)i documenti di prova delle passivita' e degli oneri deducibili nonche' delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26.
- i-bis)il prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili. L'attestato o la quietanza di versamento delle predette imposte o tasse deve essere conservato dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto dall'articolo 27, comma 3. 2. Se il dichiarante e' un legatario, alla dichiarazione devono essere allegati soltanto i documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonche' quelli di cui alle lettere successive limitatamente all'oggetto del legato. 3. I certificati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. ((3-bis. I documenti di cui alle lettere c), d), g), h) e i) possono essere sostituiti anche da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le stesse costituiscono copie degli originali. Resta salva la facolta' dell'Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica.)) 4. Per gli allegati redatti in lingua straniera si applica l'art. 11, commi 5 e 6, del testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 5. L'ufficio competente, se la dimostrazione delle passivita' e degli oneri o delle riduzioni e detrazioni richieste risulta insufficiente, ne da' avviso al dichiarante, invitandolo ad integrarla e, nel caso previsto nel secondo periodo dell'art. 23, comma 2, ad esibire in copia autentica gli assegni indicati nel certificato. I nuovi documenti devono essere prodotti entro sei mesi dalla notificazione dell'avviso. 6. Per i documenti provenienti da pubbliche amministrazioni che non siano stati rilasciati entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, compresi l'attestazione di cui all'art. 13, comma 2, e le attestazioni o altri documenti relativi alle riduzioni e alle detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, si applica, purche' alla dichiarazione sia allegata copia della domanda di rilascio, la disposizione dell'art. 23, comma 4.
Testo in vigore dal 13 dicembre 2014 al 3 ottobre 2024
