(Artt. 13, comma 4, e 16 D.P.R. n. 637/1972) Dimostrazione dei debiti 1. La deduzione dei debiti e' subordinata alla produzione, in originale o in copia autentica, del titolo o provvedimento di cui all'art. 21, comma 1, ovvero:

  • a)di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del defunto, per i debiti inerenti all'esercizio di imprese;
  • b)di estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del trattario o del prenditore, per i debiti cambiari;
  • c)di attestazione rilasciata dall'amministrazione creditrice, o di copia autentica della quietanza del pagamento avvenuto dopo l'apertura della successione, per i debiti verso pubbliche amministrazioni;
  • d)di attestazione rilasciata ((dal competente ispettorato)) del lavoro, per i debiti verso i lavoratori dipendenti. 50 2. La deduzione dei debiti verso ((banche e altri intermediari finanziari)), anche se risultanti nei modi indicati nel comma l, e' subordinata alla produzione di un certificato, rilasciato dall'ente creditore entro trenta giorni dalla richiesta scritta di uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione della successione e controfirmato dal capo del servizio o dal contabile addetto al servizio. Il certificato deve attestare l'esistenza totale o parziale di ciascun debito con la specificazione di tutti gli altri rapporti debitori o creditori, compresi i riporti e le garanzie anche di terzi, esistenti con il defunto alla data di apertura della successione presso tutte le sedi, agenzie, filiali o ((ripartizioni territoriali della banca o altro intermediario finanziario)); per i saldi passivi dei conti correnti dal certificato deve risultare l'integrale svolgimento del conto dal dodicesimo mese anteriore all'apertura della successione o, se precedente, dall'ultimo saldo attivo. 50 3. La sussistenza dei debiti alla data di apertura della successione, se non risulta da uno dei documenti di cui ai commi 1 e 2, deve risultare da attestazione conforme al modello approvato ((con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate)), sottoscritta da uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione della successione nonche', tranne che per i debiti verso i dipendenti, dai creditori del defunto ovvero, per le passivita' indicate nell'art. 16, comma 1, lettera b), dal legale rappresentante della societa' o dell'ente. Le firme devono essere autenticate. 50 4. L'esistenza di debiti deducibili, ancorche' non indicati nella dichiarazione della successione, puo' essere dimostrata, nei modi stabiliti nei commi 1, 2 e 3, entro il termine di tre anni dalla data di apertura della successione, prorogato, per i debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali e per i debiti verso pubbliche amministrazioni, fino a sei mesi dalla data in cui il relativo provvedimento giurisdizionale o amministrativo e divenuto definitivo.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

50

Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

Testo vigente dal 3 ottobre 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 23, dalle Rassegne del Massimario.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 426/1995

    Questione infondata
    12 settembre 1995

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 4, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e 16, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, nella parte in cui stabiliscono che il termine di tre anni per la presentazione della documentazione delle passività deducibili, gravanti l'asse ereditario, decorre dall'apertura della successione e non invece dal momento in cui gli obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione sono chiamati all'eredità, pur nel caso in cui la chiamata all'eredità avvenga dopo l'apertura della successione, a seguito dell'accertamento giudiziale della falsità di un atto testamentario, poiché il significato esatto delle norme impugnate, secondo una ricostruzione logico-sistematica delle stesse, è che il termine per la presentazione della documentazione dei debiti deducibili decorre, nell'ipotesi di sopravvenienza di un evento che da' luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità ai sensi dell'art. 28, comma 6, del decreto legislativo n. 346 del 1990, dalla data in cui si è verificato l'evento medesimo, al pari di quanto previsto per la presentazione della dichiarazione sostitutiva o integrativa. red.: F. Mangano

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost. · Art. 23 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 3 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1990 al 3 ottobre 2024. 20 parole tolte, 22 parole aggiunte.

d) di attestazione rilasciata tolto: dall'ispettorato provinciale aggiunto: dal competente ispettorato del lavoro, per i debiti verso i lavoratori dipendenti. 2. La deduzione dei debiti verso tolto: aziende o istituti di credito aggiunto: banche e altri intermediari finanziari, anche se risultanti nei modi indicati nel comma l, e' subordinata alla produzione … defunto alla data di apertura della successione presso tutte le sedi, agenzie, filiali o tolto: altre ripartizioni territoriali dell'azienda o istituto di credito aggiunto: ripartizioni territoriali della banca o altro intermediario finanziario; per i saldi passivi dei conti correnti dal certificato deve risultare l'integrale svolgimento … ai commi 1 e 2, deve risultare da attestazione conforme al modello approvato con tolto: decreto del Ministro delle finanze aggiunto: provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sottoscritta da uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione della successione nonche', tranne che …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

    Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art23 · fonte del testo

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