(Artt. 29 e 30 D.P.R. n. 637/1972) Disposizioni testamentarie condizionali 1. L'imposta, se l'istituzione di erede e' sottoposta a condizione risolutiva, si applica con ((l'aliquota e la franchigia)) proprie dell'erede istituito e, nel caso di avveramento della condizione, con ((l'aliquota e la franchigia)) proprie dell'erede subentrante. 50 2. L'imposta, se l'istituzione di erede e' sottoposta a condizione sospensiva, si applica con ((l'aliquota e la franchigia)) proprie di quello degli eventuali successibili, compreso l'erede istituito ed esclusi lo Stato e gli enti di cui all'art. 3, che e' soggetto all'imposta minore, salva l'applicazione della maggiore imposta se l'eredita' viene devoluta a persona diversa per effetto dell'avveramento o del mancato avveramento della condizione. 50 3. L'imposta, nei casi di legato sottoposto a condizione sospensiva, si applica come se il legato non fosse stato disposto e, nel caso di avveramento della condizione, si applica nei confronti del legatario; se il legato e' sottoposto a condizione risolutiva, l'imposta si applica nei confronti del legatario e, nel caso di avveramento della condizione, si applica nei confronti dell'erede. 4. Le disposizioni testamentarie a favore di nascituri si considerano sottoposte a condizione sospensiva.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

50

Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

Testo vigente dal 3 ottobre 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1990 al 3 ottobre 2024. 6 parole tolte, 12 parole aggiunte.

(Artt. 29 e 30 D.P.R. n. 637/1972) Disposizioni testamentarie condizionali 1. L'imposta, se l'istituzione di erede e' sottoposta a condizione risolutiva, si applica con tolto: le aliquote aggiunto: l'aliquota e la franchigia proprie dell'erede istituito e, nel caso di avveramento della condizione, con tolto: le aliquote aggiunto: l'aliquota e la franchigia proprie dell'erede subentrante. 2. L'imposta, se l'istituzione di erede e' sottoposta a condizione sospensiva, si applica con tolto: le aliquote aggiunto: l'aliquota e la franchigia proprie di quello degli eventuali successibili, compreso l'erede istituito ed esclusi lo Stato …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

    Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art44 · fonte del testo

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