(Art. 53 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4 legge n. 512/1982) (Altre violazioni). 1. L'erede o il legatario, al quale sono stati devoluti beni culturali, e' punito, nei casi previsti nell'articolo 13, comma 4, con la sanzione amministrativa ((pari all'ottanta)) per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 32 o dell'articolo 25, in dipendenza della inclusione dei beni nell'attivo ereditario o della esclusione della riduzione d'imposta di cui all'articolo 25, comma 2. 48 2. Chi viola i divieti stabiliti dall'articolo 48, commi da 2 a 4, o non adempie all'obbligo di cui al comma 5 dello stesso articolo, e' punito con la sazione amministrativa ((pari all'ottanta)) percento dell'imposta o della maggior imposta dovuta in relazione ai beni e ai diritti ai quali si riferisce la violazione. 48 3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 48, comma 6, i soggetti ivi indicati ovvero quelli indicati nel successivo comma 7, nonche' i concedenti o i depositari, sono puniti con la sanzione amministrativa da ((euro 250 a euro 2000)), del pari applicabile a chi:

  • a)non ottempera alle richieste dell'ufficio o comunica dati incompleti o infedeli;
  • b)dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae all'ispezione documenti o scritture, ancorche' non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza;
  • c)rifiuta di sottoscrivere l'attestazione di cui all'articolo 23, comma 3, di consegnare agli obbligati alla dichiarazione i titoli delle passivita' o non permette che ne sia fatta copia autentica, di autentiche di cui all'articolo 23 e all'articolo 30, comma 1. 48 4. La sanzione indicata nei commi 2 e 3 e' raddoppiata per la violazione di obblighi o di divieti posti a carico di pubblici ufficiali o di pubblici impiegati, ovvero di banche, societa' di credito o di intermediazione o dell'Ente poste italiane. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 GIUGNO 2024, N. 87)). 48
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87

48

Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Testo vigente dal 29 giugno 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 giugno 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1998 al 29 giugno 2024. 33 parole tolte, 19 parole aggiunte in 2 capoversi.

… culturali, e' punito, nei casi previsti nell'articolo 13, comma 4, con la sanzione amministrativa tolto: dal cento al duecento aggiunto: pari all'ottanta per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 32 o … di cui al comma 5 dello stesso articolo, e' punito con la sazione amministrativa tolto: dal cento al duecento aggiunto: pari all'ottanta percento dell'imposta o della maggior imposta dovuta in relazione ai beni e ai … 7, nonche' i concedenti o i depositari, sono puniti con la sanzione amministrativa da tolto: lire cinquecentomila a lire quattro milioni aggiunto: euro 250 a euro 2000, del pari applicabile a chi:

… impiegati, ovvero di banche, societa' di credito o di intermediazione o dell'Ente poste italiane. tolto: Fino a prova contraria, si presume che autori della violazione siano i legali rappresentanti delle banche, societa' o enti aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 GIUGNO 2024, N. 87.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87

    Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art53 · fonte del testo

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