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(Art. 38 D.P.R. n. 637/1972) Allegati alla dichiarazione 1. Alla dichiarazione devono essere allegati:
- a)il certificato di morte o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta;
- b)il certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinita' con lui, nonche' i documenti di prova della parentela naturale;
- c)la copia autentica degli atti di ultima volonta' dai quali e' regolata la successione;
- d)la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi;
- e)gli estratti catastali relativi agli immobili;
- f)un certificato dei pubblici registri recante l'indicazione degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili;
- g)la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario di cui all'art. 15, comma 1, e all'art. 16, comma l, lettera b), nonche' delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma;
- h)la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;
- i)i documenti di prova delle passivita' e degli oneri deducibili nonche' delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26. 2. Se il dichiarante e' un legatario, alla dichiarazione devono essere allegati soltanto i documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonche' quelli di cui alle lettere successive limitatamente all'oggetto del legato. 3. I certificati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 4. Per gli allegati redatti in lingua straniera si applica l'art. 11, commi 5 e 6, del testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 5. L'ufficio competente, se la dimostrazione delle passivita' e degli oneri o delle riduzioni e detrazioni richieste risulta insufficiente, ne da' avviso al dichiarante, invitandolo ad integrarla e, nel caso previsto nel secondo periodo dell'art. 23, comma 2, ad esibire in copia autentica gli assegni indicati nel certificato. I nuovi documenti devono essere prodotti entro sei mesi dalla notificazione dell'avviso. 6. Per i documenti provenienti da pubbliche amministrazioni che non siano stati rilasciati entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, compresi l'attestazione di cui all'art. 13, comma 2, e le attestazioni o altri documenti relativi alle riduzioni e alle detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, si applica, purche' alla dichiarazione sia allegata copia della domanda di rilascio, la disposizione dell'art. 23, comma 4.
Testo in vigore dal 27 novembre 1990 al 30 maggio 1997
