(Art. 21 D.P.R. n. 637/1972) Aziende, navi e aeromoboli 1. La base imponibile, relativamente alle aziende comprese nell'attivo ereditario, e' determinata assumendo il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e dei diritti che le compongono, esclusi i beni indicati nell'art. 12, al netto delle passivita' risultanti a norma degli articoli da 2l a 23. Se il defunto era obbligato alla redazione dell'inventario di cui all'art. 2217 del codice civile, si ha riguardo alle attivita' e alle passivita' indicate nell'ultimo inventario regolarmente redatto ((...)), tenendo conto dei mutamenti successivamente intervenuti.50 2. Il valore delle navi o imbarcazioni e degli aeromobili, che non fanno parte di aziende, e' desunto dai prezzi mediamente praticati sul mercato per beni della stessa specie di nuova costruzione, tenendo conto del tempo trascorso dall'acquisto e dello stato di conservazione. 3. In caso di usufrutto o di uso dei beni indicati nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 1, lettere b) e c).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

50

Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

Testo vigente dal 3 ottobre 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 2000 al 3 ottobre 2024. 2 parole tolte.

… alla data di apertura della successione, dei beni e dei diritti che le compongono,tolto: ... esclusi i beni indicati nell'art. 12, al netto delle passivita' risultanti a norma … civile, si ha riguardo alle attivita' e alle passivita' indicate nell'ultimo inventario regolarmente redatto tolto: e vidimatoaggiunto: ..., tenendo conto dei mutamenti successivamente intervenutitolto: .... 2. Il valore delle navi o imbarcazioni e degli aeromobili, che non fanno …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

    Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art15 · fonte del testo

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