Art. 8 (Tabella Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione)

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1986 al 1 marzo 2008. Leggi il testo vigente →

1. Azioni, obbligazioni ed altri titoli in serie o di massa e relative girate. 2. Per le sentenze, gli atti pubblici e le scritture private relative alla negoziazione dei titoli indicati nel comma 1 si applicano rispettivamente gli articoli 8 e 11 della parte prima e l'art. 2 della parte seconda della tariffa.

Testo in vigore dal 30 aprile 1986 al 1 marzo 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~tabella-atti-per-i-quali-non-vi-e-obbligo-di-chiedere-la-reg-art8 · fonte del testo

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