Art. 66 — Divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati

I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati, indicando gli estremi della registrazione, compreso l'ammontare dell'imposta, con apposita attestazione da loro sottoscritta. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

  • a)agli originali, copie ed estratti di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali, o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio;
  • b)agli atti richiesti d'ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale, salvo il disposto del comma 7 dell'art. 65;
  • c)alle copie degli atti destinate alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari;
  • d)alle copie degli atti occorrenti per l'approvazione od omologazione;
  • e)alle copie di atti che il pubblico ufficiale e' tenuto per legge a depositare presso pubblici uffici. 5285 Nei casi di cui al comma 2 deve essere apposta sull'originale, sulla copia o sull'estratto rilasciati prima della registrazione l'indicazione dell'uso. 36
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

36

La Corte Costituzionale con sentenza del 21 novembre - 6 dicembre 2002 n. 522 (in G.U. 1ª s.s. 11/12/2002, n. 49) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applica al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata".

Corte Costituzionale

52

La Corte Costituzionale, con sentenza del 7 - 10 giugno 2010 n. 198 (in G.U. 1ª s.s. 16/6/2010, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio di copia dell'atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della variazione di quest'ultimo".

Corte Costituzionale

85

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 aprile - 7 giugno 2022, n. 140, (in G.U. 1ª s.s. 8/6/2022, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, i quali debbano essere utilizzati per proporre l'azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo".

Testo vigente dal 9 giugno 2022 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 140/2022

    Ha colpito questo articolo
    7 giugno 2022

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 66, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, i quali debbano essere utilizzati per proporre l'azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. La disposizione censurata dal Consiglio di Stato, sez. quarta, non consentendo, in primo luogo, il rilascio del provvedimento giurisdizionale recante in calce la certificazione di passaggio in giudicato, impedisce di fatto l'accesso al giudizio di ottemperanza, e limita il diritto alla tutela giurisdizionale. In secondo luogo, tale limitazione non è strettamente necessaria e proporzionata rispetto alle esigenze di tutela dell'adempimento del dovere tributario, che pure vengono in considerazione nella fattispecie in esame, perché l'obbligazione tributaria non è contestata dal contribuente. Occorre infine considerare che la normativa sull'imposta di registro prevede obblighi collaterali a carico di cancellieri e segretari degli organi giurisdizionali; all'amministrazione finanziaria, pertanto, è assicurata la conoscenza dell'atto soggetto a registrazione e, per tal via, la possibilità di procedere alla liquidazione e alla riscossione dell'imposta. L'adempimento del dovere tributario, nella fattispecie censurata, risulta quindi già adeguatamente tutelato, senza che sia necessario disporre anche un ostacolo alla tutela giurisdizionale, che risulta obiettivamente eccessivo e quindi sproporzionato. ( Precedenti: S. 198/2010 - mass. 34715; S. 157/1969 - mass. 3479; S. 80/1966 - mass. 2654; S. 91/1964 - mass. 2232; S. 89/1962 - mass. 1614; S. 75/1962 - mass. 1592; S. 79/1961 - mass. 1406; S. 21/1961 - mass. 121 3).

    Art. 66 Testo unico l'imposta di registro

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 198/2010

    Ha colpito questo articolo
    10 giugno 2010

    È costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio di copia dell'atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo fallimentare, ai fini della variazione di quest'ultimo. L'art. 66, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 stabilisce che «i soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati». Il successivo comma 2 prevede che la disposizione indicata non si applica ad una serie di atti tassativamente enunciati. Orbene, posto che la conciliazione giudiziale accerta il credito da ammettere al passivo, l'unico sistema attraverso il quale il creditore può ottenere tutela del proprio diritto è quello della partecipazione al riparto attraverso l'inserimento del credito nello stato passivo. In tal modo, la scelta compiuta dalla norma è irragionevole e contrastante con l'art. 24 Cost, in quanto la esclusione di tale possibilità, prima della registrazione dell'atto, pone il creditore in una condizione analoga a quella in cui viene a trovarsi il creditore cui sia inibita la esecuzione forzata per il mancato rilascio della copia della sentenza che ne abbia accertato il credito, prima della registrazione dell'atto, condizione, quest'ultima, già presa in considerazione e tutelata con la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 522 del 2002. In tema di bilanciamento fra l'interesse all'effettività della tutela giurisdizionale e quello alla riscossione dei tributi, v. citata sentenza n. 321/1998.

    Art. 66 Testo unico l'imposta di registro

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 522/2002

    Ha colpito questo articolo
    6 dicembre 2002

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui non prevede che la disciplina di cui al comma 1 non si applica al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata. L'inadempimento dell'obbligazione tributaria, non precludendo lo svolgimento del processo di cognizione fino all'emanazione della sentenza o di altro provvedimento esecutivo – con l'obbligo, soltanto, per il cancelliere, di comunicare all'ufficio del registro l'esistenza degli atti non registrati – non può, infatti, in modo irragionevolmente diverso nei due tipi di processo e anche in violazione dell'art. 24 della Costituzione, impedire che alla sentenza o al provvedimento esecutivo sia data attuazione mediante l'esercizio della tutela giurisdizionale in via esecutiva. Restano assorbiti altri profili di censura. – In tema di inesistenza di un divieto di "imporre prestazioni fiscali in stretta e razionale correlazione con il processo", menzionate le sentenze n. 45/1963, n. 91 e n. 100/1964. – Sulla distinzione tra oneri "razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio" e oneri, invece, tendenti alla "soddisfazione di interessi del tutto estranei", menzionata la sentenza n. 80/1966, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della norma che vietava di rilasciare copie di sentenze non ancora registrate, il cui deposito in giudizio condizionasse la procedibilità dell'impugnazione. In termini, ricordata la sentenza n. 333/2001. – Sull'essere "armonicamente coordinati" l'interesse del cittadino alla tutela giurisdizionale e quello generale della comunità alla riscossione dei tributi, citate le sentenze n. 157/1969 e n. 61/1970. – Sul non contrasto con la Costituzione di discipline che condizionino "l'esercizio del diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale all'adempimento del suo dovere di contribuente", salvo il caso dell'azione giudiziaria diretta a contestare la legittimità del tributo, menzionate le sentenze n. 157/1969 e n. 111/1971. – Sulla fase dell'esecuzione forzata come "diretta a rendere effettiva l'attuazione del procedimento giurisdizionale", menzionata la sentenza n. 321/1998.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 66 Testo unico l'imposta di registro · Art. 15 Testo unico l'imposta di registro

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 giugno 2022

Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 2010 al 9 giugno 2022.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 26 aprile - 7 giugno 2022, n. 140, (in G.U. 1ª s.s. 8/6/2022, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, i quali debbano essere utilizzati per proporre l'azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art66 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari