Art. 8 (Allegato 3)
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
1. Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito ed altri titoli obbligazionari emessi o garantiti dallo Stato, nonche' le relative quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze; ricevute, quietanze e altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonche' dagli uffici della societa' Poste Italiane SPA non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva della tariffa, allegato 3, parte I, articolo 9, comma 3; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi; domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o societa' di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente. 2. Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonche' certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in borsa, la messa in circolazione, la negoziazione o la compravendita di detti titoli. 3. Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonche' per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive.
Testo vigente dal 12 agosto 2025
