Art. 19 (Allegato 3)
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
1. Bollette e altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine. 2. Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di valori in moneta o verghe. 3. Fatture emesse in relazione a esportazioni di merci, fatture proforma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all'esportazione. 4. Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonche' agli spedizionieri, per spese da sostenere nell'interesse dell'ente o dell'impresa. 5. Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'articolo 135 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 6. La disciplina prevista agli effetti dell'imposta di bollo per le fatture e gli altri documenti relativi alle operazioni di importazione ed esportazione si applica anche alle fatture e agli altri documenti relativi alle operazioni intraunionali.
Testo vigente dal 12 agosto 2025
