Art. 7 — Atti non soggetti a registrazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1986 al 1 gennaio 1998. Leggi il testo vigente →

Per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi e' obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta e' dovuta in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati negli articoli 4, 5 e 11 della stessa tabella anche se autenticati o redatti in forma pubblica.

Testo in vigore dal 30 aprile 1986 al 1 gennaio 1998

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-26;131~art7 · fonte del testo

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