Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 205). Fonte: art. 205, comma 1, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso (articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

[2]1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte I della tariffa, di cui all'allegato 1 al presente testo unico, e in caso d'uso quelli indicati nella parte II. 2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma ((degli articoli 2, 15, 17, 18, 19, 20 e 22 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e quelle di cui all'articolo 72, comma 6, del medesimo testo unico)). La disposizione del secondo periodo non si applica alle operazioni esenti e imponibili ai sensi ((dell'articolo 37, comma 1, lettere h), i), l) e gg) del citato testo unico e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del medesimo articolo 37, comma 2)), nonche' alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni.

Testo vigente dal 7 agosto 2026

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2025 al 7 agosto 2026. 47 parole tolte, 49 parole aggiunte.

… e le prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma degli articoli tolto: da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 aggiunto: 2, 15, 17, 18, 19, 20 e 22 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. tolto: 633 aggiunto: 10, e quelle di cui all'articolo tolto: 21 aggiunto: 72, comma 6, del medesimo tolto: decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. aggiunto: testo unico. La disposizione del secondo periodo non si applica alle operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo tolto: 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies), del citato decreto n. 633 del 1972 aggiunto: 37, comma 1, lettere h), i), l) e gg) del citato testo unico e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del medesimo articolo tolto: 10, secondo comma aggiunto: 37, comma 2, nonche' alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art5 · fonte del testo

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