Art. 159 t.u.s.l. — Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti

Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione e' commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all'allegato XI; si applica la pena dell'ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza e' redatto in assenza di uno o piu' degli elementi di cui all'allegato XV. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

  • a)con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148;
  • b)con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154;
  • c)con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonche' per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate;
  • d)con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3. La violazione di piu' precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato XIII, nella parte relativa alle "Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri", punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle "Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri" per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e' considerata una unica violazione ed e' punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L'organo di vigilanza e' tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

Testo vigente dal 20 agosto 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 agosto 2009

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 2008 al 20 agosto 2009. 129 parole tolte, 265 parole aggiunte in 7 capoversi.

Il datore di lavoro aggiunto: e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione e' commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all'allegato XI; si applica la pena dell'ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza e' redatto in assenza di uno o piu' degli elementi di cui all'allegato XV. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto tolto: da tre aggiunto: fino a sei mesi o con l'ammenda da tolto: 3.000 a 12.000 aggiunto: 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli tolto: 96, comma 1, lettere aggiunto: 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), tolto: b), c) e g), 97 aggiunto: e 6, 114, comma 1, tolto: 100, comma 3, 117, 118, 121, aggiunto: 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2tolto: , aggiunto: e 148;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.tolto: 500 a 5.000aggiunto: 000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli aggiunto: 108, 112, 119, tolto: 122, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, aggiunto: 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, tolto: comma 1, aggiunto: commi 1 e 2 e 154;

c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, tolto: lettera aggiunto: lettere. a), b), c), d), e tolto: 97, comma 3aggiunto: ) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonche' per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate;

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da tolto: 1.200 a 3.600 aggiunto: 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3. tolto: Il preposto e' punito nei limiti dell'attivita' alla quale e' tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:

tolto: a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera a), 100, comma 3, 121, 136, commi aggiunto: La violazione di piu' precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato XIII, nella parte relativa alle "Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri", punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tolto: 137, comma 1, 145, commi 1 e 2;

tolto: b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione degli articoli 118, commi 3 e 5, 123, 140, commi 3 e 6, 152, comma 2 aggiunto: e nella parte relativa alle "Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri" per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e' considerata una unica violazione ed e' punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L'organo di vigilanza e' tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art159 · fonte del testo

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