Art. 49
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Avverso le decisioni della Commissione puo' essere proposto ricorso, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide in modo definitivo. Per il procedimento avanti il Ministero si osservano, in quanto applicabili, le modalita' stabilite per i ricorsi di prima istanza.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1965 al 18 agosto 2001
