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Avverso le decisioni della Commissione puo' essere proposto ricorso, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale decide in modo definitivo. Per il procedimento avanti il Ministero si osservano, in quanto applicabili, le modalita' stabilite per i ricorsi di prima istanza.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1965 al 18 agosto 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art49 · fonte del testo

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