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L'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, che comporti l'astensione dal lavoro per piu' di tre giorni, e' corrisposta dal quarto giorno e per tutta la durata dell'inabilita' stessa, compresi i giorni festivi, alle persone previste alle lettere a) e o) dell'art. 205, nelle misure seguenti: per i lavoratori di eta' superiore a sedici anni, lire settecento; per i lavoratori di eta' non superiore a sedici anni, lire quattrocento. Quando la durata dell'inabilita' si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, le predette misure sono elevate, a decorrere dal novantunesimo giorno, rispettivamente a lire novecento e a lire cinquecentoventicinque. Il giorno in cui avviene l'infortunio non e' compreso fra quelli da computarsi all'effetto di determinare la durata delle conseguenze dell'infortunio stesso. Il datore di lavoro e' obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato, compreso fra le persone previste alle lettere a) e o) dell'art. 205, l'intera retribuzione per la giornata nella quale e' avvenuto l'infortunio e il sessanta per cento della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da norme legislative e regolamentari, nonche' da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione, come previsto dall'articolo 73.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1965 al 13 marzo 1977

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 350/1988

    Questione infondata
    24 marzo 1988

    È manifestamente infondata - rientrando in precedente decisione di non fondatezza - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 213, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e 21, l. 21 maggio 1982, n. 251, denunziati - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - nella parte in cui escludono per i proprietari, i mezzadri, gli affittuari, le loro mogli e i figli, il diritto a percepire l'indennita` per inabilita` temporanea assoluta. - cfr. S. n. 221/1985.

    Art. 213 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 21 Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 221/1985

    Illegittimità dichiarata
    25 luglio 1985

    Anche se il legislatore, con la l. 10 maggio 1982, n. 251 - che non può trovare applicazione nell'ambito dei giudizi a quibus - ha esteso ai lavoratori del settore agricolo il trattamento riservato ai lavoratori del settore industriale, consistente nel diritto alla indennità per inabilità temporanea assoluta conseguente ad infortunio, in considerazione del sempre maggiore uso di macchinari in agricoltura, la preesistente diversità di trattamento, nel d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, fra i lavoratori autonomi del settore industriale e quelli del settore agricolo trovava adeguata e ragionevole giustificazione nel differente livello di rischio che caratterizzava gli ambienti ed i mezzi propri dei processi lavorativi del settore agricolo rispetto a quelli del settore industriale e propriamente, poi, nel fatto che i mezzi meccanici, come causa del differente livello di rischio, trovavano scarso impiego nel settore agricolo rispetto a quello industriale. Ne' appare sussistente la denunciata disparità di trattamento fra i lavoratori autonomi ed i lavoratori dipendenti nell'ambito dello stesso settore agricolo trovando essa giustificazione nel fatto che l'infortunio incide diversamente sui rispettivi redditi. La scelta dei tempi per una possibile e completa parificazione delle suddette situazioni - parificazione poi attuata con la citata legge n. 251 del 1982 - è comunque da ritenersi demandata alla discrezionalità del legislatore. (Infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., degli artt. 205, lett. a) e c), e 213 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non comprendevano i soci di cooperative agricole di lavoro fra gli aventi diritto alla indennità per inabilità temporanea assoluta, nonché nella parte in cui non comprendevano fra gli aventi diritto alla detta indennità i coltivatori diretti e le loro mogli). - S. n. 262/1976.

    Art. 205 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 213 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 3 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art213 · fonte del testo

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