Il primo ed il secondo comma dell'articolo 213 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dai seguenti: "L'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, che comporti l'astensione dal lavoro per piu' di tre giorni, e' corrisposta a partire dal quarto giorno e per tutta la durata dell'inabilita' stessa, compresi i giorni festivi, alle persone previste alle lettere a) e c) dell'articolo 205, nella misura del sessanta per cento della retribuzione media giornaliera determinata con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Ove la durata dell'inabilita' di cui al comma precedente si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennita' giornaliera e' elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera di cui al comma precedente".

Testo vigente dal 26 febbraio 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-02-16;37~art1 · fonte del testo

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