Non è lesivo dei precetti costituzionali invocati (artt. 3 e 38 Cost.) un sistema normativo che prevede il decorso della prescrizione dell'azione per il conseguimento della rendita dalla "manifestazione della malattia" (v. massima A), perché, nel caso di malattia che (come nel caso di specie) abbia raggiunto la soglia dell'indennizzabilità anteriormente alla sua manifestazione, l'assicurato non corre di regola il rischio di sperimentare procedure inutili, cioè suscettive di concludersi con l'accertamento del mancato raggiungimento del grado minimo di indennizzabilità. Per quanto riguarda, invece, le ipotesi di consolidamento del grado predetto in epoca successiva alla manifestazione, il rischio di sperimentare procedure inutili ricorre, ma si tratta di un rischio normale e tollerabile, tanto più in quanto, in tal caso, (v. ancora massima A) la prescrizione del diritto non inizia a decorrere prima che la malattia assurga al livello minimo di indennizzabilità. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 112, primo comma, e 135, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). - S. nn. 116/1969 e 544/1990.
Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 112 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 135 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali