Il medico, che ha prestato assistenza ad un lavoratore affetto da malattia ritenuta professionale, deve trasmetterne il certificato-denuncia all'istituto assicuratore, entro dieci giorni dalla data della prima visita medica, con le modalita' previste dall'art. 238, quando la malattia possa, a suo giudizio, determinare inabilita' che importi l'astensione assoluta dal lavoro per piu' di tre giorni. ((I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalita' telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.)) 70 Con le stesse modalita' debbono essere denunciate all'istituto assicuratore le ricadute in precedenti malattie professionali.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151

70

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che la presente modifica ha efficacia a decorrere dal 22/03/2016.

Testo vigente dal 24 settembre 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 settembre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1965 al 24 settembre 2015. 37 parole aggiunte.

… giudizio, determinare inabilita' che importi l'astensione assoluta dal lavoro per piu' di tre giorni. aggiunto: I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalita' telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. Con le stesse modalita' debbono essere denunciate all'istituto assicuratore le ricadute in precedenti malattie professionali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151

    Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che la presente modifica ha efficacia a decorrere dal 22/03/2016.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art251 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari