Corte costituzionale

Sentenza n. 206/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/02/1988 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma

secondo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124 (Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza

emessa il 2 marzo 1981 dal Pretore di Monza nel procedimento civile

vertente tra Gritti Siro e INAIL, iscritta al n. 359 del registro

ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 283 dell'anno 1981;

Visti gli atti di costituzione dell'avv. Mattia Persiani per

Gritti Siro e degli avv.ti Vincenzo Cataldi e Carlo Graziani per

l'INAIL, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Udito l'avvocato Saverio Muccio per l'INAIL;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza 2 marzo 1981, il Pretore del lavoro di Monza

sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 135,

secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1964 (rectius 1965) n. 1124, con

riferimento agli artt. 38, secondo comma e 3, secondo comma Cost.

La questione era sorta dal caso di un lavoratore che aveva

prestato la sua opera in ambiente asseritamente morbigeno dal 1961 al

30 aprile 1973. Benché egli - a quanto asserisce - avesse accusato i

primi sintomi di solfocarbonismo fin dagli anni 1966-67, in realtà

la malattia gli era stata ufficialmente diagnosticata dalla Clinica

del lavoro di Milano soltanto il 16 novembre 1977. A seguito di ciò,

il lavoratore aveva presentato all'INAIL denunzia di malattia e

domanda d'indennizzo il 21 dicembre 1977, trattandosi di malattia

professionale descritta al n. 28 della tabella all. 4 al d.P.R.

impugnato.

La domanda era stata respinta dall'INAIL in quanto, in forza del

disposto dell'articolo impugnato, la malattia doveva considerarsi

come manifestatasi nel giorno della denunzia, e perciò ben oltre il

triennio previsto dalla tabella citata, sì che doveva ritenersi

esclusa la natura professionale ex art. 134, primo comma della legge

impugnata.

Il lavoratore si era allora rivolto al Pretore assumendo che il

termine di tre anni, previsto dalla legge per l'indennizzabilità

della malattia professionale in parola, è termine di decadenza, reso

inoperante dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533. Ma, se

così non fosse ritenuto, il ricorrente chiedeva al Pretore di

sollevare questione di legittimità costituzionale sia dell'art. 135,

secondo comma, quanto dell'art. 134 primo comma del decreto in esame,

per contrasto con gli artt. 3 e 38, Cost.

Il Pretore, però, ritenuto che il termine previsto dalla tabella

non è termine di decadenza ma condicio juris, anche in aderenza a

giudicati di questa Corte dichiarava manifestamente infondata la

questione concernente il primo comma dell'art. 134. Avvertiva,

infatti, l'ordinanza che la scelta di quel termine, entro il quale il

manifestarsi della malattia assume de jure natura professionale,

corrisponde ad una lunga esperienza sanitaria ed alle relative

osservazioni statistiche che, in definitiva, liberano il lavoratore

dall'onere della prova eziologica, una volta che l'ambiente nel quale

ha lavorato risulti morbigeno.

Dubitava, invece, il Pretore della legittimità del secondo comma

dell'art. 135 del decreto in quanto, attraverso un'ulteriore

presunzione, che è tutta e soltanto a favore dell'Istituto

assicuratore, limita grandemente il diritto del lavoratore a vedere

operante il disposto di cui al secondo comma dell'art. 38 Cost.,

perché sostituisce, al fatto e al criterio naturalistico

dell'effettiva insorgenza della malattia, un fatto presuntivo

estraneo, dovuto in parte all'attivarsi del lavoratore, e in parte

alla capacità di identificazione più o meno immediata, da parte dei

sanitari, della giusta diagnosi.

In guisa che, quando i sintomi della malattia si presentino verso

lo spirare del termine, quasi sempre il lavoratore resterà privato

di ogni indennizzo.

Egli, infatti, dovrà dapprima rendersi conto della loro

importanza sintomatica in guisa da indursi a rivolgersi al medico,

dopodiché questi dovrà svolgere indagini ed accertamenti atti a

dare certezza alla diagnosi, e finalmente, raccolta la

documentazione, il lavoratore potrà presentare la denunzia. E ciò

ammesso, poi, che egli si renda anche subito conto della

riferibilità della malattia ad un lavoro che aveva lasciato quasi

tre anni prima.

D'altra parte, secondo il Pretore, la norma impugnata sarebbe

anche in contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto darebbe un

trattamento diverso al caso in cui la malattia professionale,

anziché l'inabilità, abbia determinato la morte. In tal caso,

infatti, la norma non fa alcun cenno alla presunzione dipendente

dalla denunzia, pur restando fermo il principio di cui al primo comma

dell'art. 134, comune anche all'inabilità.

2. - Si è ritualmente costituito, nel giudizio innanzi alla

Corte, parte ricorrente Siro Gritti, rappresentato e difeso dal prof.

avv. Mattia Persiani il quale, nella memoria di costituzione, ha

sostenuto l'ordinanza di rimessione ribadendone ed illustrandone i

motivi.

Si è pure costituita l'INAIL chiedendo che la sollevata questione

sia dichiarata infondata. Rileva, infatti, l'Istituto che la ratio su

cui riposa la norma di cui all'art. 134, primo comma del decreto, che

il Pretore riconosce conforme a Costituzione, è la stessa su cui si

fonda il disposto della norma impugnata: indicare, cioè, un momento

in cui, con assoluta certezza, si possa ritenere verificata la

malattia, in modo da evitare annose dispute sull'effettiva insorgenza

clinica, additando all'interpetre un sicuro riferimento giuridico e

per fini giuridici.

Tanto meno, poi, secondo l'INAIL può ritenersi attendibile il

preteso contrasto con l'art. 3 Cost. in relazione ad un diverso

trattamento che la norma farebbe rispetto al caso morte. Innanzitutto

perché - secondo l'INAIL - in realtà il trattamento diverso non

sussisterebbe, in quanto anche nel caso morte non vi sarebbe

indennizzabilità se la denunzia non viene presentata entro il

termine tabellare. Comunque, poi, le due situazioni non sarebbero

comparabili, perché l'evento morte, avendo una sua certa

collocazione temporale, renderebbe superflua ogni cautela concernente

l'accertamento.

Anche il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto,

rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha, però,

depositato l'atto d'intervento oltre i venti giorni previsti

dall'art. 25 della l. 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto

1. - Effettivamente l'ulteriore presunzione juris et de jure che

il comma secondo dell'art. 135 della legge impugnato dal giudice a

quo pone ad esclusivo carico del lavoratore non è soltanto eccessiva

ma è anche incompatibile con i principi di cui agli artt. 3 e 38

Cost.

È sufficiente, infatti, considerare che essa comporta la perdita

di ogni indennizzo qualora la denunzia sia presentata oltre il

termine previsto dalla tabella All. 4 per ciascuna malattia

professionale, per rendersi conto che il principio dell'art. 38 Cost.

resta vanificato da un'inosservanza meramente formale.

Un'inosservanza, poi, che spesso non è nemmeno imputabile al

lavoratore, ma piuttosto all'insidioso decorso della malattia e al

suo tardivo accertamento da parte dei sanitari: di talché ben può

accadere che, pur essendosi essa manifestata nel corso del termine

previsto dalla tabella, il suo riconoscimento sia intervenuto

tardivamente, magari al limite dello spirare del termine. D'altra

parte, quand'anche la tardiva presentazione della denunzia fosse

ascrivibile in tutto o in parte all'ignoranza o alla negligenza o

alle stesse pessime condizioni di salute del lavoratore, il privarlo

per ciò solo di ogni indennizzo rappresenta pur sempre una manifesta

violazione del principio di cui all'art. 38 Cost.

Ma anche l'art. 3 Cost. resta coinvolto dalla disposizione in

esame: e non tanto per il confronto instaurato dall'ordinanza con

l'ipotesi in cui la malattia professionale determina la morte,

giacché sul punto la risposta dell'INAIL sembra effettivamente

pertinente ed esaustiva. Quanto piuttosto perché, rispetto ai

lavoratori, nei confronti dei quali la manifestazione della malattia

e il suo tempestivo accertamento ha consentito una regolare denunzia,

la situazione del lavoratore sostanzialmente identica, la cui

malattia si è pure verificata nei termini tabellari ma viene

tardivamente accertata, o comunque tardivamente denunziata, riceve un

trattamento di enorme disparità che non trova una razionale

giustificazione.

2. - In definitiva, qui non si tratta di vincere la presunzione

tabellare, che peraltro questa Corte (con sentenza n. 179/1988) ha

pure superato, ammettendo il lavoratore a provare natura ed eziologia

della contratta malattia anche al di fuori delle previsioni

tabellari. Si tratta soltanto di escludere che una denunzia tardiva

possa privare automaticamente dell'indennizzo il lavoratore la cui

malattia si sia verificata nei termini tabellari.

Il che non comporta alcun aggravio per l'Istituto assicuratore

giacché, da una parte, l'onere della prova della effettiva

verificazione della malattia nei termini tabellari ricadrà sul

lavoratore: e se la prova fallisse, egli non potrà avvalersi delle

favorevoli presunzioni discendenti dalla tabella, ma dovrà allora

anche dimostrare che - giusta i nuovi principi ora fissati da questa

Corte - la malattia, pur essendosi verificata fuori dei termini

indicati dalla tabella, ha tuttavia carattere professionale e dipende

dalla lavorazione morbigena cui era addetto.

Dall'altra, poi, se la tardività della denunzia non potrà più,

di per se stessa, privare il lavoratore dell'indennizzo, resta ferma,

tuttavia, comunque, la decorrenza dalla data della denunzia - secondo

i principi generali - della corresponsione dell'indennità quando

risulti dovuta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma

dell'art. 135 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:206 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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