La manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia. Se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo che l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha determinato la malattia, la manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui e presentata all'Istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico.28

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

28

La Corte Costituzionale con sentenza 11 - 25 febbraio 1988 n. 206 (in G.U. 1a s.s. 02.03.1988 n. 9) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del secondo comma dell'art. 135 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)."

Testo vigente dal 3 marzo 1988

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 206/1988

    Ha colpito questo articolo
    25 febbraio 1988

    La denunzia tardiva, da parte del lavoratore, della malattia professionale verificatasi nei termini tabellari, di cui alla L.n. 1124 del 1965, non puo` privare automaticamente lo stesso del diritto all'indennizzo, fermo restando che sara` a carico del lavoratore medesimo l'onere della prova circa la effettiva verificazione della malattia nei termini predetti e che la corresponsione dell'indennita` spettante, decorrera` comunque dalla data della presentazione della denunzia. Va pertanto dichiarata - per violazione degli artt. 3 e 38 Cost. - l'illegittimita` costituzionale dell'art. 135, comma secondo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, a norma del quale la manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui e` presentata all'istituto assicuratore la denuncia con certificato medico. - cfr. S.n. 179/1988.

    Art. 135 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 31/1991

    Questione infondata
    24 gennaio 1991

    Non è lesivo dei precetti costituzionali invocati (artt. 3 e 38 Cost.) un sistema normativo che prevede il decorso della prescrizione dell'azione per il conseguimento della rendita dalla "manifestazione della malattia" (v. massima A), perché, nel caso di malattia che (come nel caso di specie) abbia raggiunto la soglia dell'indennizzabilità anteriormente alla sua manifestazione, l'assicurato non corre di regola il rischio di sperimentare procedure inutili, cioè suscettive di concludersi con l'accertamento del mancato raggiungimento del grado minimo di indennizzabilità. Per quanto riguarda, invece, le ipotesi di consolidamento del grado predetto in epoca successiva alla manifestazione, il rischio di sperimentare procedure inutili ricorre, ma si tratta di un rischio normale e tollerabile, tanto più in quanto, in tal caso, (v. ancora massima A) la prescrizione del diritto non inizia a decorrere prima che la malattia assurga al livello minimo di indennizzabilità. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 112, primo comma, e 135, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). - S. nn. 116/1969 e 544/1990.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 112 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 135 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 marzo 1988

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1965 al 3 marzo 1988.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 11 - 25 febbraio 1988 n. 206 (in G.U. 1a s.s. 02.03.1988 n. 9) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del secondo comma dell'art. 135 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art135 · fonte del testo

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