Alle rendite in vigore al 1 luglio 1962 a carico delle Casse marittime di cui all'art. 127 del presente decreto, si applicano, per gli effetti dell'art. 17, comma primo, della legge 19 gennaio 1963, n. 15, i valori medi semplici corrispondenti ai coefficienti mensili riportati nelle tabelle II, III, IV e V dell'allegato B della stessa legge n. 15. Per gli effetti dell'art. 17, comma terzo, della predetta legge 19 gennaio 1903, n. 15, le rendite costituite presso le Casse marittime richiamate nel precedente comma, per infortuni avvenuti fino al 30 giugno 1962 nei confronti dei lavoratori addetti alla pesca ed alla navigazione a vela e motovela, e originariamente liquidate in base a salari convenzionali stabiliti ai sensi dell'art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sono riliquidate, con decorrenza 1 luglio 1962, sulla base di una retribuzione minima pari a lire trecentosettantamila annue. Disposizioni finali del provvedimento.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art294 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari