Art. 61 d.P.R. 633/1972
Il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 ha confermato l'abrogazione del presente articolo.
Abrogato dal 31 dicembre 2025
Il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 ha confermato l'abrogazione del presente articolo.
Abrogato dal 31 dicembre 2025
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, fa obbligo all'autorità giurisdizionale, che sollevi questione di legittimità costituzionale, di riferire nell'ordinanza di rimessione i termini ed i motivi della questione, per cui s'impone una declaratoria di manifesta inammissibilità per assoluto difetto di rilevanza qualora il giudice remittente si limiti a criticare gli articoli delle leggi impugnate senza alcun riferimento alla fattispecie concreta e senza motivare in punto di rilevanza, ne' sulle ragioni della denunziata incompatibilità. (Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine agli artt. 17, 18 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, 58, 60, 61, 62 e l'intero titolo III del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché in ordine all'art. 10 n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (riguardanti tutti il contenzioso tributario), con riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76, 97, 101, secondo comma, 104 e 113 Cost.). - S. nn. 29/1982; 158/1982.
Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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7 versioni dal 1972
Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 2025 al 31 dicembre 2025.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.L. 31 dicembre 2025, n. 200
Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, nel modificare l'art. 102, comma 1 del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che l'abrogazione del primo comma del presente articolo, primo periodo, limitatamente alle parole «o del separato avviso di cui al terzo comma dell'articolo 58», e secondo periodo, disposta dall'art. 101, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 173/2024 medesimo, decorre dal 1° gennaio 2027.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art61 · fonte del testo
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