Art. 5 d.P.R. 633/1972 — Esercizio di arti e professioni

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((Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di societa' semplici o di associazioni senza personalita' giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attivita' stesse. Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attivita' di lavoro autonomo)). 20

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

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Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche apportate apportate agli articoli 5, 34, per la parte concernente il limite del volume d'affari delle imprese agricole minori, e 36 dello stesso decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1980.

Testo in vigore dal 1 febbraio 1979 al 14 maggio 1988

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 5 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1285/2026

    21 gennaio 2026

    In materia di IVA, l'esercizio abituale della prostituzione è riconducibile ad un'attività di lavoro autonomo, risolvendosi in una prestazione di servizi verso corrispettivo, come statuito anche dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 20 novembre 2001 n. 268, in causa C-268/99), e come tale deve essere assoggettata ad imposizione, ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 5, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972.

    Art. 5 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di gennaio 2026, p. 118 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25382/2025

    16 settembre 2025

    In tema di liquidazione delle spese processuali, alla parte vittoriosa assistita dall'Avvocatura dello Stato non spetta né il contributo per la cassa forense - previsto dall'art. 11 della l. n. 576 del 1980 (come modificato dall'art. 2 della l. n. 175 del 1983) solo per gli iscritti all'albo degli avvocati -, né il rimborso dell'IVA, alla cui applicazione gli avvocati dello Stato non sono tenuti, non essendo esercenti "arti o professioni" ma dipendenti dello Stato.

    Art. 5 d.P.R. 633/1972 · Art. 91 c.p.c. · Art. 1 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di settembre 2025, p. 73 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 14428/2025

    29 maggio 2025

    In tema di condominio negli edifici, ove il compenso dell'amministratore sia assoggettabile a IVA, perché inerente ad attività espletata con l'impiego di mezzi organizzati (ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972) l'importo specificato ai sensi dell'art. 1129, comma 14, c.c. deve ritenersi già comprensivo dell'imposta, salvo diverso accertamento della volontà delle parti; analogo principio trova applicazione anche in relazione all'inerenza del compenso ai contributi previdenziali professionali o di ritenuta d'acconto dovuti per l'attività dell'amministratore, senza che la mancata autonoma specificazione di tali accessori, in sede di determinazione del compenso globale, incida sulla validità della deliberazione agli effetti dell'art. 1129, comma 14, c.c.

    Art. 5 d.P.R. 633/1972 · Art. 1129 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 149 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, settembre 2025 ↗ e gennaio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1979

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1974 al 1 febbraio 1979. 100 parole aggiunte.

aggiunto: Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di societa' semplici o di associazioni senza personalita' giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attivita' stesse. Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attivita' di lavoro autonomo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24

    Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche apportate apportate agli articoli 5, 34, per la parte concernente il limite del volume d'affari delle imprese agricole minori, e 36 dello stesso decreto hanno effetto dal 1 gennaio 1980.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art5 · fonte del testo

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