Art. 39 d.P.R. 633/1972 — Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti

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((I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'art. 32, devono essere numerati e bollati ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile, in esenzione dai tributi di bollo e di concessione governativa e devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 dello stesso codice. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o dall'ufficio del registro. Se la numerazione e la bollatura non sono state effettuate dallo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente l'ufficio o il notaio che le ha eseguite deve entro trenta giorni darne comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente. E' ammesso l'impiego di schedari" 9 fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalita' previamente approvate dalla Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente)). 5 I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato. ((I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonche' le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; e' ammesso l'impiego di sistemi fotografici di conservazione secondo modalita' previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente)). 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

5

Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1974 al 6 settembre 1975

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 29 dicembre 1974

Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 1972 al 29 dicembre 1974. 62 parole tolte, 75 parole aggiunte.

I registri previsti dal presente decretoaggiunto: , compresi i bollettari di cui all'art. 32, devono essere numerati e bollati ai sensi tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 2215 del codice civile, in esenzione dai tributi di bollo e di concessione governativatolto: , e devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 dello stesso codice. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o dall'ufficio del registro. aggiunto: Se la numerazione e la bollatura non sono state effettuate dallo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente l'ufficio o il notaio che le ha eseguite deve entro trenta giorni darne comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente. E' ammesso l'impiego di schedari tolto: aaggiunto: " 9 fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalita' previamente approvate tolto: dall'Amministrazione aggiunto: dalla Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente. I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla numerazione … pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato. I registri, tolto: schedari e tabulati devono essere conservati ordinatamente fino a quando non sia stato definito l'accertamento dell'imposta relativa all'anno solare cui si riferiscono e in ogni caso per non meno di cinque e non piu' di dieci anni successivi a quello in cui vi e' stata eseguita l'ultima annotazione. Per lo stesso periodo di tempo devono essere ordinatamente conservati aggiunto: i bollettari, gli schedari e i tabulati nonche' le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decretotolto: . E' aggiunto: devono essere conservati a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; e' ammesso l'impiego di sistemi fotografici di conservazione secondo modalita' previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

    Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1975.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art39 · fonte del testo

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