Codice civile

Art. 2219 c.c. — Tenuta della contabilità

Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilita', senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se e' necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Gli articoli 2214 a 2220 regolano la tenuta della contabilità, attuando un sistema più rigoroso di quello accolto nel codice di commercio. Fissato il principio per cui ogni imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale, il libro degli inventari e il fascicolo della corrispondenza in arrivo e in partenza, si precisa che questo è il contenuto minimo dell'obbligo della tenuta della contabilità, e che l'imprenditore deve altresì tenere le scritture contabili che sono richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa (art. 2214). Si respinge cioè il sistema adottato nel codice di commercio, per il quale l'obbligo della contabilità aveva un identico contenuto per tutte le imprese, qualunque fossero le dimensioni di queste; nè d'altra parte si arriva all'eccesso opposto di rimettere alla discrezione dell'imprenditore la determinazione dei libri contabili da tenere. Ogni imprenditore deve tenere le scritture contabili che sono necessarie a documentare la consistenza del suo patrimonio e il movimento dei suoi affari. Con ciò l'obbligo della tenuta della contabilità varia con il variare delle dimensioni della impresa. Vi è però un minimo sotto il quale non si può scendere e che è rappresentato dalla tenuta del libro giornale, del libro degli inventari e del fascicolo della corrispondenza. Le disposizioni degli articoli 2215 a 2218 stabiliscono i requisiti estrinseci e intrinseci che debbono presentare il libro giornale, il libro degli inventari e le altre scritture obbligatorie. L'obbligo della vidimazione annuale viene esteso anche al libro degli inventari disponendosi che questo deve a tale fine essere presentato all'ufficio del registro delle imprese o a un notaio nel termine di tre mesi: termine questo che decorrerà dalla redazione del bilancio con il quale, a norma dell'art. 2217, l'inventario si chiude. L'art. 2219 fissa le norme da seguire nella tenuta della contabilità e l'art. 2220 pone l'obbligo della conservazione delle scritture contabili per dieci anni. Tali norme riproducono le corrispondenti disposizioni già contenute nel codice di commercio. Come si è già osservato, dall'obbligo della tenuta della contabilità sono esonerati i piccoli imprenditori (art. 2214, ultimo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 911

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2219 · fonte del testo

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