Art. 39 d.P.R. 633/1972 — Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti

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I registri previsti dal presente decreto devono essere numerati e bollati ai sensi dell'art. 2215 del codice civile, in esenzione dai tributi di bollo e di concessione governativa, e devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 dello stesso codice. La numerazione e la bollatura possono essere eseguite anche dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o dall'ufficio del registro. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalita' previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente. I contribuenti hanno facolta' di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato. I registri, schedari e tabulati devono essere conservati ordinatamente fino a quando non sia stato definito l'accertamento dell'imposta relativa all'anno solare cui si riferiscono e in ogni caso per non meno di cinque e non piu' di dieci anni successivi a quello in cui vi e' stata eseguita l'ultima annotazione. Per lo stesso periodo di tempo devono essere ordinatamente conservati le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto. E' ammesso l'impiego di sistemi fotografici di conservazione secondo modalita' previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.

Testo in vigore dal 11 novembre 1972 al 29 dicembre 1974

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