Art. 38 d.P.R. 633/1972 — Esecuzione dei versamenti e dei rimborsi
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((I versamenti previsti dagli articoli 27, 30, 31 e 33 devono essere eseguiti al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ovvero ad una delle casse rurali e artigiane il cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e della data in cui lo ha ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento all'ufficio per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega e' irrevocabile ed ha effetto liberatorio per il delegante. Le caratteristiche e le modalita' di rilascio dell'attestazione, nonche' le modalita' per l'esecuzione dei versamenti agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro. I versamenti diversi da quelli indicati nel primo comma devono essere eseguiti direttamente all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o in contanti o mediante assegni circolari non trasferibili intestati all'ufficio stesso o mediante altri titoli di credito bancario o postali a copertura garantita. Il versamento mediante assegni circolari o titoli bancari o postali puo' essere eseguito anche a mezzo posta con lettera raccomandata, nella quale deve essere specificata la causale del versamento. L'ufficio rilascia quietanza nelle forme e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze anche in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 238 e 240 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827)). 20
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
20
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
Testo in vigore dal 1 febbraio 1979 al 2 marzo 1983
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Sentenza n. 430/1995
Questione infondata
12 settembre 1995
Come più volte affermato, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale l'indicazione erronea della disposizione di legge sottoposta al vaglio della Corte, può formare oggetto di rettifica quando i termini della questione risultino con sufficiente chiarezza. (Nella specie, nel giudizio promosso riguardo alla norma in virtù della quale la delega per il versamento IVA tramite azienda di credito, "deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente", la Corte ha ritenuto che, poiché i fatti per i quali pende giudizio davanti alla Commissione tributaria 'a qua' risalgono - come risulta dall'ordinanza di rinvio - al 1980, la disposizione regolatrice della fattispecie era bensì, all'epoca, quella dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, non però con le modifiche apportate - come indicato nell'ordinanza di rimessione - dall'art. 6 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 (conv. con modif. in legge 28 febbraio 1983. n. 53), ma con quelle in precedenza addotte dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, la questione potesse essere riferita a tale ultima norma). - Sul richiamato principio v. S. nn. 188/1994 e 142/1993, nonché O. n. 476/1994. red.: S. P.
Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici, il produttore, secondo la propria convenienza economica,puo` avvalersi o meno del regime speciale di detrazione forfettizzata (introdotto dall'art. 34 del d.P.R. n. 633/1972), avendo egli facolta` di optare, all'atto della dichiarazione annuale, per il regime normale di detrazione, con conseguente possibilita` di rimborso; il che esclude, pertanto, il denunciato conflitto tra il suddetto regime speciale e quello delle cessioni all'esportazione (di cui all'art. 8 del cit. d.P.R. n. 633/1972). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 8, 34 e 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata in riferimento agli artt. 3, 44 e 53 Cost.).
respinge la domanda di sospensione dell'esecuzione del decreto 23
luglio 1975, emanato dal Ministro per le finanze di concerto con il
Ministro per il tesoro, proposta dalla Regione siciliana con il ricorso
di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO…
Art. 38 d.P.R. 633/1972 · Art. 12 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria · Art. 40 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Confronto con la versione in vigore dal 17 novembre 1978 al 1 febbraio 1979. 588 parole tolte, 280 parole aggiunte.
I versamenti previstitolto: dal presente decreto possono essere eseguiti, oltre che in contanti presso l'ufficioaggiunto: dagli articoli 27, 30, 31 e 33 devono essere eseguiti al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiuntotolto: , mediante assegni circolari non trasferibili intestati all'ufficio stesso, mediante altri titoli di credito bancari o postali a copertura garantita. Se la dichiarazione e' spedita a mezzo posta il versamento deve essere eseguito esclusivamente mediante assegni circolari o postali non trasferibili. L'ufficio rilascia quietanza nelle forme e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro per le finanze anche in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 238 e 240 delaggiunto: mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Statoaggiunto: , approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827tolto: . I rimborsi previsti nel secondo e nel terzo comma dell'art. 30, qualora nel termine di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione annuale non sia stato notificato avviso di rettifica ai sensi dell'art. 54, devono essere eseguiti entro tre mesi dalla scadenza del detto termine. Se e' stato notificato avviso di rettifica il rimborso deve essere eseguito entro tre mesi dalla notificazione per la parte riconosciuta dall'ufficio ed entro tre mesi dalla definizione dell'accertamento per la parte residua. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi, calcolati al saggio legale per i primi ventiquattro mesi e al doppio del saggio legale per il tempo successivo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. Il contribuente puo' in ogni caso ottenere il rimborso, entro tre mesi dalla richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dal rimborso medesimo, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fidejussione rilasciata da un istituto o azienda di credito o da un'impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita', o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione regolarmente autorizzato. Il contribuente che esercita esclusivamente o prevalentemente attivita' che danno luogo ad eccedenze rimborsabili a norma dell'art. 30, puo' ottenere, prestando le garanzie previste dal presente comma, il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno allorquando tali eccedenze sono dovute alla diversita' delle aliquote dell'imposta relativa all'acquisto o alla importazione rispetto alle aliquote dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ovvero all'elevatezza del rapporto, cheaggiunto: , e successive modificazioni, ovvero ad una delle casse rurali e artigiane il cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La delega deve essere in ogni casotolto: superiore al sessanta per cento, tra l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 8 e al terzo comma dell'art. 8-bis e il volume di affari determinato a norma dell'art. 20. Ai rimborsi previsti nei commi secondo e terzo provvede il competente ufficio IVA utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altriaggiunto: rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e della data in cui lo ha ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento all'ufficio per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega e' irrevocabile ed ha effetto liberatorio per il delegante. Le caratteristiche e le modalita' di rilascio dell'attestazione, nonche' le modalita' per l'esecuzione dei versamenti agli uffici dell'imposta sul valore aggiuntotolto: . Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi e' autorizzata dilazione per il versamento all'erario della imposta riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio. Conaggiunto: , per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesorotolto: sono stabiliti le modalita' relative alla esecuzione dei rimborsi, nonche' le modalita' ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'annoaggiunto: . I versamenti diversi da quelli indicati nel primo comma devono essere eseguiti direttamente all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o in contanti o mediante assegni circolari non trasferibili intestati all'ufficio stesso o mediante altri titoli di credito bancario o postali a copertura garantita. Il versamento mediante assegni circolari o titoli bancari o postali puo' essere eseguito anche a mezzo posta con lettera raccomandata, nella quale deve essere specificata la causale del versamento. L'ufficio rilascia quietanza nelle forme e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze anche in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 238 e 240 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per latolto: loro esecuzione. Sono altresi' stabiliti le modalita' ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonche' le modalita' relative alla presentazione della contabilita' amministrativa ed al trasferimento dei fondi tra i vari uffici. Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica ai sensi dell'art. 54 il contribuente deve, entro sessanta giorni, versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi dalla data del rimborso calcolati al doppio del saggio legale, a meno che non presti la garanzia prevista nel terzo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo. In tal caso resta ferma l'applicazione del secondo comma dell'art. 60aggiunto: contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24
Il D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 ha disposto (con l'art. 3) che le modifiche al presente articolo hanno effetto dal 1 aprile 1979.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art38 · fonte del testo
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