Art. 85 d.P.R. 633/1972 — Applicazione delle detrazioni

L'ammontare complessivo delle imposte detraibili indicato nella dichiarazione presentata a norma dell'articolo precedente e' ammesso in detrazione, rispettivamente, nella misura di un dodicesimo o di un quarto, dall'importo da versare in ciascuno dei dodici mesi o dei quattro trimestri successivi a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione stessa. La detrazione non puo' superare, in ciascun mese o trimestre, il cinquanta per cento dell'importo da versare. Le somme delle quali non e' stato possibile operare la detrazione in ciascun mese o trimestre sono detratte dall'importo da versare nel mese o trimestre successivo, fermo restando il limite di cui al comma precedente, e in ogni caso, indipendentemente dal detto limite, dall'importo da versare a norma del primo comma dell'art. 30 per l'anno solare in cui e' compreso il dodicesimo mese o il quarto trimestre successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione di detrazione. Per l'eventuale eccedenza si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 30 e dell'art. 38.

Testo vigente dal 11 novembre 1972 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art85 · fonte del testo

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