Art. 35-ter d.P.R. 633/1972 — Identificazione ai fini I.V.A. ed obblighi contabili del soggetto non residente

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I soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione all'Ufficio competente, prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema. La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:

  • a)per le persone fisiche, il cognome, il nome e la eventuale ditta, il luogo e la data di nascita, il domicilio fiscale nello Stato estero in cui l'attivita' e' esercitata;
  • b)per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale o, in mancanza, amministrativa, nello Stato estero in cui l'attivita' e' esercitata; gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
  • c)l'ufficio dell'amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull'attivita' del dichiarante, nonche' il numero di identificazione all'imposta sul valore aggiunto ovvero, in mancanza, il codice identificativo fiscale attribuito dal medesimo Stato;
  • d)il tipo e l'oggetto dell'attivita' esercitata nello Stato estero di stabilimento;
  • e)l'impegno ad esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti dall'amministrazione richiedente;
  • f)ogni altro elemento richiesto dal modello di dichiarazione. L'ufficio attribuisce al richiedente un numero di partita I.V.A., in cui sia evidenziata anche la natura di soggetto non residente identificato in Italia. Il predetto numero deve essere riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto, ove richiesto. In caso di variazione dei dati di cui al comma 2, il soggetto non residente presenta apposita dichiarazione entro trenta giorni al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono redatte in conformita' al modello stabilito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Possono avvalersi dell'identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attivita' di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunita' europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo anche in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni dell'articolo 35, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2001, n. 404.

Testo in vigore dal 31 agosto 2002 al 20 febbraio 2010

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 35-ter d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 164/2026

    3 gennaio 2026

    In tema di IVA, il rimborso ex art. 38-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 può essere richiesto anche se l'identificazione diretta - che ha natura meramente formale ed è finalizzata allo scopo di favorire il controllo da parte dell'autorità - sia stata effettuata dall'istante solo dopo il compimento dell'operazione cui la richiesta si riferisce, purché, nonostante l'inosservanza dell'obbligo di anticipata identificazione, ai sensi degli artt. 17, comma 3, e 35-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, l'autorità sia messa nelle condizioni di verificare che sussistano i requisiti per l'accoglimento della richiesta di rimborso, che la stessa non persegua finalità fraudolente od abusive e che l'identificazione sia effettuata, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto e delle giustificazioni che l'istanza abbia ritenuto di dare, entro un termine ragionevole.

    Art. 35-ter d.P.R. 633/1972 · Art. 38-bis d.P.R. 633/1972 · Art. 17 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di gennaio 2026, p. 102 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15026/2025

    4 giugno 2025

    In tema di IVA, l'identificazione diretta effettuata nel territorio dello Stato dalla società incorporante, ai sensi dell'art. 35 ter del d.P.R. n. 633 del 1972, non comporta il venir meno della legittimazione del rappresentante fiscale nominato dalla società incorporata per le operazioni compiute anteriormente alla fusione, senza che ciò costituisca violazione del principio di alternatività tra rappresentanza fiscale ex art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 ed identificazione diretta ex art. 35 ter del medesimo d.P.R., in quanto l'identificazione diretta opera soltanto per le operazioni successive e non per quelle ad essa anteriori.

    Art. 35-ter d.P.R. 633/1972 · Art. 2504-bis c.c. · Art. 17 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di giugno 2025, p. 151 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗ e gennaio 2026 ↗.

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