Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Fonte: art. 171, comma 1, d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]regolamentare concernente le semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione (articolo 32 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

[2]1. I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero a 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attivita', possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 72 e 86, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Si applica la disposizione ((dell'articolo 23, comma 1, ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)). Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di 800.000 euro relativamente a tutte le attivita' esercitate. 2. Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all'articolo 72, comma 2, nelle due parti del bollettario; la parte figlia costituisce fattura agli effetti dell'articolo 72 e deve essere consegnata o spedita all'altro contraente ai sensi del comma 4 dello stesso articolo. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, puo' determinare le caratteristiche del bollettario, tenendo conto della disciplina stabilita per i contribuenti minori ((dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)).

Testo vigente dal 7 agosto 2026

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 2026 al 7 agosto 2026. 21 parole tolte, 23 parole aggiunte.

… la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Si applica la disposizione dell'articolo tolto: 18 aggiunto: 23, comma 1, ultimo periodo, del tolto: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. aggiunto: testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' … le caratteristiche del bollettario, tenendo conto della disciplina stabilita per i contribuenti minori dal tolto: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 aggiunto: testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art93 · fonte del testo

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