Corte costituzionale

Ordinanza n. 328/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1987 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28 del d.l. 10

luglio 1982 n. 429, (Norme per la repressione della evasione in

materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare

la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito in

l. 7 agosto 1982 n. 516, promosso con ordinanza emessa il 4 luglio

1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Salerno, iscritta

al n. 36 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 125- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Annunziata

Giovanna ed avente per oggetto un avviso di liquidazione ed

irrogazione di sanzioni conseguente ad esame di dichiarazione

integrativa per imposta sul valore aggiunto ex d.l. 10 luglio 1982 n.

429 conv. in l. 7 agosto 1982 n. 516, la Commissione tributaria di

primo grado di Salerno sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53

Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 d.l.

cit., secondo cui l'imposta dovuta era diversa (4 per cento o 2 per

cento in più dell'imposta risultante dalla dichiarazione originaria)

a seconda che nell'anno precedente il periodo considerato fossero

state o meno applicate le disposizioni relative ai contribuenti

minori (v. art. 32 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633);

che, secondo la Commissione, la norma impugnata - risultante

dalla legge di conversione del d.l. cit., il cui testo originario

prevedeva una misura unica di imposizione - faceva sì che, a parità

di volume di affari nel periodo considerato, due contribuenti fossero

sottoposti a tassazione diversa a seconda che nell'anno precedente

avessero potuto o no giovarsi delle disposizioni relative ai

contribuenti minori, ossia fossero rimasti o no al di sotto del

limite di 480 milioni: ciò sembrava comportare una violazione dei

principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di capacità contributiva

(art. 53 Cost.);

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,

chiedeva che si dichiarasse la non fondatezza della questione;

Considerato che il regime relativo ai contribuenti minori, di cui

all'art. 32 d.P.R. n. 633 del 1972, e che si sostanzia in minori

formalità di documentazione delle operazioni e dei pagamenti quando

il volume di affari si sia mantenuto al di sotto di un determinato

limite, è del tutto facoltativo;

che, scelto tale regime dal contribuente, non è certo

irragionevole che il legislatore, nell'esercizio della propria

discrezionalità, abbia adottato rispetto ad esso una disciplina più

rigorosa in sede di definizione agevolata delle pendenze, considerata

la minore intensità ed efficacia dei controlli esperibili sulla

documentazione semplificata, propria del detto regime;

che, per di più, il contribuente è parimenti libero, secondo

le proprie valutazioni di convenienza, di avvalersi o meno delle

disposizioni sulla definizione agevolata;

che, pertanto, la non irragionevolezza della scelta del

legislatore dimostra la manifesta infondatezza delle censure relative

così al principio di eguaglianza come al principio di capacità

contributiva;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative perr i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 28 d.l. 10 luglio 1982 n. 429, come

convertito nella l. 7 agosto 1982 n. 516, sollevata in riferimento

agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado

di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:328 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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