Art. 31 d.P.R. 633/1972 — Applicazione dell'imposta per i contribuenti minimi

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Nei confronti dei contribuenti il cui volume d'affari, in un anno solare, non ha superato ventuno milioni di lire, le modalita' di applicazione dell'imposta per l'anno solare successivo, salvo il disposto degli articoli 32 e 33 e ferme restando le altre disposizioni del presente decreto, sono semplificate come segue:

  • 1)l'emissione delle fatture per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, tranne le cessioni di immobili e di beni strumentali, non e' obbligatoria se non sia richiesta dal cessionario o dal committente, il quale e' obbligato a richiederla se acquista i beni o utilizza i servizi nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;
  • 2)l'ammontare imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e' determinato in base ai corrispettivi effettivamente riscossi, diminuiti a norma del quarto comma dell'art. 27. I corrispettivi delle cessioni di immobili e beni strumentali e quelli delle operazioni indicate alle lettere b), c) e d) dell'art. 13 e al secondo comma dell'art. 17 si considerano in ogni caso come riscossi;
  • 3)le operazioni devono essere registrate a norma dell'art. 24, annotando l'ammontare giornaliero dei corrispettivi riscossi e globalmente, nell'ultimo giorno di ogni mese, l'ammontare di quelli non ancora riscossi;
  • 4)le dichiarazioni e i versamenti previsti nell'art. 27 devono essere eseguiti, anziche' mensilmente, entro il mese successivo a ciascun trimestre solare. Nelle dichiarazioni trimestrali e annuali, da presentare in conformita' a speciali modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze, deve essere indicato separatamente l'ammontare dei corrispettivi non ancora riscossi. I contribuenti il cui volume d'affari, nell'anno solare precedente, non ha superato ottanta milioni di lire, devono presentare le dichiarazioni ed eseguire i versamenti previsti nell'art. 27, anziche' mensilmente, entro il mese successivo a ciascun trimestre solare, ferme restando le altre disposizioni del presente decreto.

Testo in vigore dal 11 novembre 1972 al 29 dicembre 1974

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 97/1985

    Parametro
    1 aprile 1985

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 44 e 47, n. 3 (in relazione agli artt. 27, 30, 31, 32 e 33) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di La Spezia con ordinanza in data 15 giugno 1977 (r.o. n. 555 del 1977). C…

    Art. 44 d.P.R. 633/1972 · Art. 4 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 cost. · Art. 27 d.P.R. 633/1972

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art31 · fonte del testo

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