Art. 16 d.P.R. 633/1972 — Aliquote dell'imposta
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Articolo abrogato dal d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10.
Abrogato dal 1 gennaio 2027
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Abrogato dal 1 gennaio 2027
2 pronunce che riguardano l’art. 16 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di determinazione delle aliquote applicabili ai fini dell'IVA, in relazione alle forniture di beni e servizi per l'edificazione ed alle cessioni delle singole unità agli acquirenti, deve aversi riguardo all'effettiva destinazione dei manufatti, quand'anche abusiva, tenuto conto che eventuali contrasti dello stato di fatto rispetto ai titoli abilitativi all'edificazione e alle classificazioni catastali vanno valutati alla luce non già solo del tenore formale dei medesimi, ma, altresì, dell'intera filiera gerarchica degli atti e provvedimenti amministrativi, previa, se del caso, disapplicazione di quelli illegittimi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, all. E, l. n. 2248 del 1865.
Art. 16 d.P.R. 633/1972
In tema di IVA, l'indagine sulle caratteristiche di un edificio, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata prevista dal n. 21, parte seconda, della tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è condotta sulla base degli elementi strutturali e funzionali delle singole unità al momento dell'ultimazione dell'edificio ovvero delle classificazioni catastali definitivamente stabilite, con la conseguenza che al trasferimento dell'immobile acquistato come prima casa è applicabile la predetta aliquota quando lo stesso è stato accatastato nella categoria A2 e destinato ad abitazione non di lusso, essendo irrilevante la destinazione urbanistica del terreno, in ragione dell'autonomia della disciplina catastale rispetto alle norme urbanistico-edilizie.
Art. 16 d.P.R. 633/1972
Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di novembre 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
12 versioni dal 1972
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2016 al 1 gennaio 2027. 124 parole tolte, 5 parole aggiunte.
tolto: L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell'operazione. L'aliquota e' ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'articolo 34. Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili. COMMAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 2 SETTEMBRE 1997 aggiunto: 19 GENNAIO 2026, N. tolto: 313. aggiunto: 10
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art16 · fonte del testo
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