Art. 16 d.P.R. 633/1972 — Aliquote dell'imposta

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L'aliquota dell'imposta e' stabilita nella misura del dodici per cento della base imponibile dell'operazione.3a L'aliquota e' ridotta al sei per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata tabella A ed e' elevata al diciotto per cento per quelle che hanno per oggetto i beni elencati nell'allegata tabella B.7 ((Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, d'appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti o dati in locazione finanziaria)).

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383

3a

Il D.L. 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 1974, n. 383, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del diciotto per cento dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' elevata al trenta per cento".

D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687

5

Il D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1975.

L. 1 aprile 1975, n.98

7

La L. 1 aprile 1975, n.98 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie bovina, compresi quelli del genere bufalo, indicati nella tabella A), parte prima, n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del sei per cento dall'articolo 16 del decreto medesimo e' elevata al 18 per cento."

Testo in vigore dal 27 luglio 1978 al 1 febbraio 1979

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 16 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2717/2026

    7 febbraio 2026

    In tema di determinazione delle aliquote applicabili ai fini dell'IVA, in relazione alle forniture di beni e servizi per l'edificazione ed alle cessioni delle singole unità agli acquirenti, deve aversi riguardo all'effettiva destinazione dei manufatti, quand'anche abusiva, tenuto conto che eventuali contrasti dello stato di fatto rispetto ai titoli abilitativi all'edificazione e alle classificazioni catastali vanno valutati alla luce non già solo del tenore formale dei medesimi, ma, altresì, dell'intera filiera gerarchica degli atti e provvedimenti amministrativi, previa, se del caso, disapplicazione di quelli illegittimi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, all. E, l. n. 2248 del 1865.

    Art. 16 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di febbraio 2026, p. 117 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 30921/2025

    25 novembre 2025

    In tema di IVA, l'indagine sulle caratteristiche di un edificio, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata prevista dal n. 21, parte seconda, della tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è condotta sulla base degli elementi strutturali e funzionali delle singole unità al momento dell'ultimazione dell'edificio ovvero delle classificazioni catastali definitivamente stabilite, con la conseguenza che al trasferimento dell'immobile acquistato come prima casa è applicabile la predetta aliquota quando lo stesso è stato accatastato nella categoria A2 e destinato ad abitazione non di lusso, essendo irrilevante la destinazione urbanistica del terreno, in ragione dell'autonomia della disciplina catastale rispetto alle norme urbanistico-edilizie.

    Art. 16 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di novembre 2025, p. 132 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di novembre 2025 ↗ e febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

12 versioni dal 1972

1972oggi
  1. dal 1 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 1 gennaio 2016 — 1 gennaio 2027in vigoreper 11 anni
  3. 17 settembre 2011 — 1 gennaio 2016per 4 anni
  4. 1 gennaio 1998 — 17 settembre 2011per 14 anni
  5. 1 gennaio 1982 — 1 gennaio 1998per 16 anni
  6. 1 marzo 1980 — 1 gennaio 1982per un anno
  7. 1 febbraio 1979 — 1 marzo 1980per un anno
  8. 27 luglio 1978 — 1 febbraio 1979per 6 mesi
  9. 30 aprile 1975 — 27 luglio 1978per 3 anni
  10. 29 dicembre 1974 — 30 aprile 1975per 4 mesi
  11. 29 agosto 1974 — 29 dicembre 1974per 4 mesi
  12. 11 novembre 1972 — 29 agosto 1974testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 27 luglio 1978

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1975 al 27 luglio 1978. 2 parole tolte, 15 parole aggiunte.

… beni elencati nell'allegata tabella B. Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, tolto: di appalto aggiunto: d'appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di benitolto: , aggiunto: e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti aggiunto: o dati in locazione finanziaria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art16 · fonte del testo

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