[1]Termine per la presentazione del reclamo

[2]I reclami per le corrispondenze raccomandate ed assicurate e per i pacchi devono essere presentati entro sei mesi dalla data d'impostazione. Per il rimborso delle somme riscosse dall'Amministrazione per conto dei mittenti di oggetti gravati di assegno, il termine per il reclamo e' di sei mesi dalla data d'impostazione, salva la osservanza delle norme stabilite dal presente decreto per il servizio dei vaglia e dei conti correnti, quando l'Amministrazione abbia provveduto al rimborso con tali mezzi.

Testo vigente dal 3 maggio 1973

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 303/1988

    Illegittimità dichiarata
    17 marzo 1988

    È irrilevante, e come tale inammissibile, la questione di legittimita` costituzionale delle norme che - in caso di perdita di corrispondenza raccomandata - subordinano l'azione giudiziaria contro l'Amministrazione postale alla previa presentazione di un reclamo in via amministrativa. Invero dette norme si riferiscono all'azione giudiziaria esercitata in via principale dal mittente contro l'Amministrazione e non sono, evidentemente, applicabili al caso di azione (di rivalsa) che accede a una causa principale promossa, contro il mittente, dal destinatario della corrispondenza. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 20, 91, 96, lett. f, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 6 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 190/1984

    Altra decisione
    11 luglio 1984

    Il codice postale (art. 20), subordina la proponibilità dell'azione giudiziaria per il risarcimento dei danni derivanti da mancato recapito di raccomandate con le quali siano stati spediti vagli cambiari (o, in genere, titoli di credito commutanti titoli di spesa dello Stato) alla previa presentazione di un reclamo entro un termine perentorio che per le corrispondenze raccomandate è fissato dall'art. 91 in sei mesi dalla data dell'impostazione, mentre l'art. 96 lett. f) prevede che, quando il mittente non abbia presentato reclamo nei termini previsti dall'art. 91, l'amministrazione è liberata da ogni responsabilità. Prima di passare all'esame del merito della domanda risarcitoria il giudice 'a quò avrebbe dovuto, pertanto, vagliarne la proponibilità e verificare se l'attore, su cui incombeva l'onere della relativa prova, avesse provveduto alal tempestiva presentazione del reclamo; e soltanto dopo aver riconosciuto la proponibilità dell'azione avrebbero potuto trovare applicazione nel giudizio le norme della cui legittimità si dubita, in quanto limitative della responsabilità della pubblica amministrazione. Poiché tale indagine non risulta compiuta, non emergendo dalle ordinanze se l'eccezione sia stata presa in esame, gli atti vanno restituiti ai giudici 'a quibus', perché integrino, con le necessarie delucidazioni sul punto, le rispettive ordinanze, onde porre la Corte in grado di pronunciarsi sull'ammissibilità della sollevata questione. (Restituzione atti al giudice a quo. Sono state sollevate: A) questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 28 e 113 Cost., degli artt. 6, 28, 48 e 93 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (codice postale e delle telecomunicazioni) nella parte in cui stabiliscono che, nel caso di mancato recapito di raccomandate, con le quali siano stati spediti vaglia cambiari o altri titoli di credito commutanti titoli di spesa dello Stato, dovuto a dolo o a colpa grave del personale dipendente dall'amministrazione postale, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non è tenuto ad altro risarcimento oltre alla indennità stabilita nella misura di cui al denunciato art. 28; B) questione di legittimità costituzionale (oltre che degli artt. 6, 28, 48 e 93 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in riferimento agli artt. 3, 28 e 113 Cost., anche) degli artt. 20, 48, 91, 96 lett. f) del medesimo decreto n. 156 del 1973, nelle parti in cui, nel loro combinato disposto, stabiliscono che, in caso di perdita di una corrispondenza raccomandata, se il mittente non abbia presentato entro sei mesi dalla data di impostazione, reclamo all'amministrazione delle poste, l'azione giudiziaria non può essere proposta, e l'amministrazione è liberata da ogni responsabilità).

    Art. 6 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 20 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 28 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 48 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art91 · fonte del testo

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