[1]Vendita o distruzione di pacchi

[2]Possono essere venduti senza preavviso e formalita' giudiziarie i pacchi postali contenenti merci che presentino segni di deterioramento. Sono soggetti allo stesso trattamento, dopo un periodo di giacenza di tre mesi dal giorno della loro spedizione, i pacchi rifiutati dal destinatario e dal mittente e quelli che non si siano potuti recapitare, ne' restituire al mittente. Le operazioni di vendita o di distruzione di pacchi, previste nei commi precedenti, rientrano nella competenza della Direzione provinciale delle poste presso i cui dipendenti uffici e' giacente il pacco. Al mittente spetta solo l'importo ricavato dalla vendita, anche nel caso di pacchi gravati di assegno o con dichiarazione di valore. Tale importo, detratte le spese ed imposte gravanti sul pacco, resta a disposizione del mittente per due anni dalla data della vendita. Trascorso il suddetto termine l'importo e' devoluto alla Amministrazione. I pacchi, che, per qualsiasi ragione, non possano essere messi in vendita o che siano rimasti invenduti, sono distrutti, salvo che l'Amministrazione ritenga di disporre altrimenti. In ogni caso spetta all'Amministrazione, a carico dei mittenti, il rimborso di tutti i diritti gravanti sui pacchi. Per la vendita o la distruzione di merci contenute in pacchi postali di estera provenienza saranno osservate le norme previste dalla legge doganale per le merci abbandonate.

Testo vigente dal 3 maggio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art69 · fonte del testo

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