[1]Reclamo - Termini di decadenza - Azione giudiziaria

[2]Il reclamo per oggetti o somme affidati all'Amministrazione o per ottenere le indennita' o i rimborsi previsti dal presente decreto deve essere presentato, sotto pena di decadenza, nel termine perentorio stabilito per i singoli servizi. Salvo quanto previsto dal successivo art. 21 l'azione giudiziaria contro l'Amministrazione per i servizi postali, di bancoposta ((...)) regolati con il presente decreto non puo' essere proposta se prima non sia stato presentato reclamo in via amministrativa a norma del comma precedente e non siano trascorsi sei mesi ove entro tale termine l'Amministrazione non abbia provveduto. L'azione stessa si prescrive in tre anni. 18

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

18

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 18 gennaio 1991, n. 15 (in G.U. 1a s.s. 23/01/1991, n. 4), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede l'esperibilita' dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo reclamo in via amministrativa."

Testo vigente dal 16 settembre 2003

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 15/1991

    Ha colpito questo articolo
    18 gennaio 1991

    La subordinazione prevista dall'art. 20 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, dell'azione di risarcimento dei danni contro l'amministrazione delle poste alla condizione - di proponibilità - del previo reclamo in via amministrativa, rappresenta una grave compromissione del diritto di difesa dell'interessato, garantito dall'art. 24 Cost. e, più specificamente, della tutela giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione garantita dall'art. 113 Cost., ed assume così per la stessa amministrazione, il carattere di privilegio ingiustificato. Ne deriva, inoltre, la violazione dell'art. 3 Cost., visto sotto il profilo del principio di eguaglianza delle parti del contratto, al quale deve conformarsi la disciplina del rapporto degli utenti con l'amministrazione postale, in quanto rapporto di natura contrattuale fondamentalmente soggetto a regime di diritto privato. Di conseguenza, poiché l'adeguamento della norma impugnata ai principi costituzionali non potrebbe operarsi, per varie e non superabili difficoltà (impossibilità di applicazione analogica della disciplina dell'art. 443 cod. proc. civ., che nel caso non troverebbe giustificazione nella ratio di favore per il cittadino su cui si fonda; permanenza in vigore della norma nella parte relativa al termine di sei mesi dalla presentazione del reclamo, cui l'azione giudiziaria resterebbe soggetta, ecc.) attraverso la trasformazione della condizione di proponibilità in condizione di procedibilità, l'art. 20 del d.P.R. n. 156 del 1973 va dichiarato illegittimo nella parte in cui - salva la possibilità dell'esperimento preventivo del reclamo nel termine indicato - non prevede la immediata esperibilità dell'azione giudiziaria, a scelta dell'interessato, anche in mancanza di esso. - Sulla trasformazione, per effetto di decisione della Corte, della condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria in condizione di procedibilità: S. n. 93/1979; - Su un'ipotesi di applicazione analogica dell'art. 443 cod. proc. civ.: S. n. 136/1985; - Per una soluzione analoga a quella adottata: S. n. 530/1989.

    Art. 20 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 303/1988

    Illegittimità dichiarata
    17 marzo 1988

    È irrilevante, e come tale inammissibile, la questione di legittimita` costituzionale delle norme che - in caso di perdita di corrispondenza raccomandata - subordinano l'azione giudiziaria contro l'Amministrazione postale alla previa presentazione di un reclamo in via amministrativa. Invero dette norme si riferiscono all'azione giudiziaria esercitata in via principale dal mittente contro l'Amministrazione e non sono, evidentemente, applicabili al caso di azione (di rivalsa) che accede a una causa principale promossa, contro il mittente, dal destinatario della corrispondenza. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 20, 91, 96, lett. f, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.).

    Art. 6 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 28 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 48 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 93 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 190/1984

    Altra decisione
    11 luglio 1984

    Il codice postale (art. 20), subordina la proponibilità dell'azione giudiziaria per il risarcimento dei danni derivanti da mancato recapito di raccomandate con le quali siano stati spediti vagli cambiari (o, in genere, titoli di credito commutanti titoli di spesa dello Stato) alla previa presentazione di un reclamo entro un termine perentorio che per le corrispondenze raccomandate è fissato dall'art. 91 in sei mesi dalla data dell'impostazione, mentre l'art. 96 lett. f) prevede che, quando il mittente non abbia presentato reclamo nei termini previsti dall'art. 91, l'amministrazione è liberata da ogni responsabilità. Prima di passare all'esame del merito della domanda risarcitoria il giudice 'a quò avrebbe dovuto, pertanto, vagliarne la proponibilità e verificare se l'attore, su cui incombeva l'onere della relativa prova, avesse provveduto alal tempestiva presentazione del reclamo; e soltanto dopo aver riconosciuto la proponibilità dell'azione avrebbero potuto trovare applicazione nel giudizio le norme della cui legittimità si dubita, in quanto limitative della responsabilità della pubblica amministrazione. Poiché tale indagine non risulta compiuta, non emergendo dalle ordinanze se l'eccezione sia stata presa in esame, gli atti vanno restituiti ai giudici 'a quibus', perché integrino, con le necessarie delucidazioni sul punto, le rispettive ordinanze, onde porre la Corte in grado di pronunciarsi sull'ammissibilità della sollevata questione. (Restituzione atti al giudice a quo. Sono state sollevate: A) questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 28 e 113 Cost., degli artt. 6, 28, 48 e 93 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (codice postale e delle telecomunicazioni) nella parte in cui stabiliscono che, nel caso di mancato recapito di raccomandate, con le quali siano stati spediti vaglia cambiari o altri titoli di credito commutanti titoli di spesa dello Stato, dovuto a dolo o a colpa grave del personale dipendente dall'amministrazione postale, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non è tenuto ad altro risarcimento oltre alla indennità stabilita nella misura di cui al denunciato art. 28; B) questione di legittimità costituzionale (oltre che degli artt. 6, 28, 48 e 93 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in riferimento agli artt. 3, 28 e 113 Cost., anche) degli artt. 20, 48, 91, 96 lett. f) del medesimo decreto n. 156 del 1973, nelle parti in cui, nel loro combinato disposto, stabiliscono che, in caso di perdita di una corrispondenza raccomandata, se il mittente non abbia presentato entro sei mesi dalla data di impostazione, reclamo all'amministrazione delle poste, l'azione giudiziaria non può essere proposta, e l'amministrazione è liberata da ogni responsabilità).

    Art. 6 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 20 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 28 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni · Art. 48 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2003

Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 1991 al 16 settembre 2003. 3 parole tolte.

… dal successivo art. 21 l'azione giudiziaria contro l'Amministrazione per i servizi postali, di bancoposta tolto: e delle telecomunicazioniaggiunto: ... regolati con il presente decreto non puo' essere proposta se prima non sia …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art20 · fonte del testo

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