Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

Art. 86 — Opposizione al rimborso dell'assegno al mittente

1. ((Il destinatario di un oggetto gravato di assegno puo' fare opposizione alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al mittente. L'opposizione e' presentata presso l'operatore postale che ha consegnato l'oggetto entro ventiquattro ore dalla sua ricezione.)) 2. ((L'ufficio che deve provvedere al rimborso trattiene a deposito l'importo dell'assegno per i trenta giorni successivi alla presentazione dell'opposizione. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'ufficio esegue le operazioni di rimborso nei modi richiesti dal mittente se il destinatario non dimostra di aver proposto domanda giudiziale. In caso contrario l'ufficio trattiene a deposito l'importo dell'assegno sino alla definizione del giudizio con provvedimento passato in giudicato)).

Testo vigente dal 18 dicembre 2025

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Che cosa è cambiato dal 18 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1973 al 18 dicembre 2025. 23 parole tolte, 85 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Opposizione al rimborso dell'assegno al mittente

aggiunto: 1. Il destinatario di un oggetto gravato di assegno puo'tolto: , ritirato l'oggetto, fare opposizione alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al mittentetolto: , purche' la faccia seguire da atto giudiziale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamentoaggiunto: . L'opposizione e' presentata presso l'operatore postale che ha consegnato l'oggetto entro ventiquattro ore dalla sua ricezione. 2. L'ufficio che deve provvedere al rimborso trattiene a deposito l'importo dell'assegno per i trenta giorni successivi alla presentazione dell'opposizione. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'ufficio esegue le operazioni di rimborso nei modi richiesti dal mittente se il destinatario non dimostra di aver proposto domanda giudiziale. In caso contrario l'ufficio trattiene a deposito l'importo dell'assegno sino alla definizione del giudizio con provvedimento passato in giudicato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art86 · fonte del testo

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