Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003. 180 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni telegrafiche o telefoniche - Sanzioni
tolto: E' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 40.000 a L. 400.000:
tolto: 1) chiunque per colpa rompe il cavo di un impianto sottomarino di telecomunicazioni, ovvero cagiona ad esso guasti tali da interrompere od impedire, in tutto o in parte, le comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
tolto: 2) il comandante di una nave, il quale nel far porre o riparare un cavo sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare, ha dato causa alla rottura od al deterioramento di un impianto sottomarino di telecomunicazioni da parte di altra nave. La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso di rottura o danneggiamento di cavo telegrafico o telefonico sottomarino legalmente posto e temporaneamente non utilizzato. Nel caso indicato nel n. 1) la pena e' aumentata, se l'autore della rottura o del danneggiamento non ne da' notizia alle autorita' del primo porto ove approda la nave sulla quale e' imbarcato, nel termine di ventiquattro ore dal suo arrivo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art222 · fonte del testo
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