Art. 96-ter — Poteri della Banca d'Italia

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 gennaio 1997 al 9 marzo 2016. Leggi il testo vigente →

1. La Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori e alla stabilita' del sistema bancario:

  • a)riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi stessi non presentino caratteristiche tali da comportare una ripartizione squilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario;
  • b)coordina l'attivita' dei sistemi di garanzia con la disciplina delle crisi bancarie e con l'attivita' di vigilanza;
  • c)disciplina le modalita' di rimborso, anche con riferimento ai casi di cointestazione;
  • d)autorizza gli interventi dei sistemi di garanzia e le esclusioni delle banche dai sistemi stessi;
  • e)verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia sia equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia italiani;
  • f)disciplina la pubblicita' che le banche sono tenute ad attuare per informare i depositanti sul sistema di garanzia cui aderiscono e sull'inclusione nella garanzia medesima delle singole tipologie di crediti;
  • g)disciplina le procedure di coordinamento con le autorita' competenti degli altri Stati membri in ordine all'adesione delle succursali di banche comunitarie a un sistema di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;
  • h)emana disposizioni attuative delle norme contenute nella presente sezione. 7
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

7

L'errata corrige 17/01/1997, n. 13 ha disposto che all'art. 2 del D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 recante la sostituzione dell'art. 96 del presente provvedimento "dove e' scritto: "Art. 9-ter (Poteri della Banca d'Italia).", leggasi: "Art. 96-ter (Poteri della Banca d'Italia)."

Testo in vigore dal 17 gennaio 1997 al 9 marzo 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 gennaio 1997

Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1997 al 17 gennaio 1997. 7 parole tolte in 2 capoversi.

tolto: Art. 9-ter (Poteri della Banca d'Italia).

b) coordina l'attivita' dei sistemi di garanzia con la disciplina tolto: > delle crisi bancarie e con l'attivita' di vigilanza;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L'errata corrige 17/01/1997, n. 13 ha disposto che all'art. 2 del D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 recante la sostituzione dell'art. 96 del presente provvedimento "dove e' scritto: "Art. 9-ter (Poteri della Banca d'Italia).", leggasi: "Art. 96-ter (Poteri della Banca d'Italia)."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art96ter · fonte del testo

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